Sentenza n. 1471/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti: dell'ordinanza n. 23 in data 20/8/2021, recante l'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire emessa nei confronti della ricorrente (proprietaria e locatrice del villaggio camping).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione relativa a opere realizzate all'interno del villaggio camping
Esito
La controversia
La società proprietaria e locatrice del villaggio camping ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ordinanza comunale n. 23 del 20 agosto 2021, con la quale il dirigente del Comune di Gatteo aveva accertato l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 2 dell'11 gennaio 2019, relativa a opere realizzate all'interno della struttura. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale; il difensore del Comune ha accettato la compensazione delle spese. Non sono stati dedotti o esaminati motivi di legittimità nel merito, poiché il giudizio è stato definito in ragione della rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta validamente proposta perché depositata dalla parte ricorrente mediante difensore munito di mandato speciale e accettata dal difensore del Comune resistente; inoltre, nessuna parte interessata alla prosecuzione del giudizio si è opposta. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità dell'ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza né i motivi aggiunti. Le spese sono state compensate in conformità all'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio nei casi previsti dal codice, tra cui la rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».
La rinuncia è idonea a determinare l'estinzione quando è resa dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza secondo le forme previste e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio viene definito con dichiarazione di estinzione per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere validamente proposta in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria o resa in udienza e documentata nel verbale.
- La rinuncia determina l'estinzione del processo quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono; l'accettazione della rinuncia o la mancata rappresentazione di un interesse alla prosecuzione consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare il merito delle censure.
- Sebbene l'art. 84 c.p.a. ponga, in via ordinaria, le spese degli atti di procedura a carico del rinunciante, il collegio può compensarle tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare quando vi sia accordo tra le parti.
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