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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del MASE di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa all’approvazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale per un sito di bonifica di interesse nazionale, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto del MASE del 28 marzo 2024, con il quale era stata conclusa negativamente la conferenza di servizi decisoria indetta per l’approvazione della revisione 4 dell’analisi di rischio sanitario e ambientale relativa all’area “Laghi di Mantova e Polo Chimico”. Sono stati impugnati anche gli atti e i pareri acquisiti nel procedimento, inclusi quelli di Comune, ISPRA, ARPA, ISS e INAIL. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il procedimento amministrativo è stato riattivato e il MASE ha indetto una nuova conferenza di servizi per l’approvazione della revisione 5 dell’analisi di rischio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando formalmente l’esito come improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la pretesa azionata è stata ritenuta pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole sopravvenuto: con decreto direttoriale del 15 aprile 2026 il MASE ha approvato la revisione 5 dell’analisi di rischio presentata dalla società. Poiché tale sopravvenienza ha eliminato l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione del precedente diniego, il giudizio non è stato deciso nel merito. Le spese sono state compensate, in conformità alla richiesta congiunta delle parti e in assenza di opposizione dell’INAIL. La domanda cautelare era stata previamente rinunciata dalla ricorrente ed era stata oggetto di presa d’atto con ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, per effetto di un provvedimento sopravvenuto, la pretesa fatta valere in giudizio risulta pienamente soddisfatta e viene meno l’utilità della decisione sull’impugnazione.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    La sentenza richiama la disposizione in relazione agli effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi; non ne svolge tuttavia un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un provvedimento amministrativo sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo priva di utilità concreta la decisione sull’impugnazione dell’atto originario.
  • Quando la pretesa del ricorrente è pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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