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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41310/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica generale sugli anni d’imposta 2005-2008 conclusa con processo verbale di constatazione. La società contribuente aderiva al PVC ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, scegliendo il pagamento rateale in 12 rate. Dopo la notifica degli atti di definizione dell’accertamento parziale, la società non versava entro il termine la prima rata; l’ufficio iscriveva a ruolo l’intero importo e, successivamente, notificava la cartella di pagamento. La contribuente impugnava la cartella e la CTR annullava l’atto ritenendo che la definizione si perfezionasse con la notifica dell’atto di definizione e che fosse efficace il ravvedimento operoso relativo al tardivo pagamento della prima rata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 5-bis commi 3 e 4, 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il mancato pagamento tempestivo comportasse la decadenza dalla definizione e l’iscrizione a ruolo, e che il ravvedimento non potesse neutralizzare tale decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, una volta notificato l’atto di definizione dell’accertamento parziale, il procedimento di adesione al PVC si è perfezionato e nasce per il contribuente l’obbligo di versare le somme dovute; se il pagamento non avviene spontaneamente, opera la decadenza prevista dall’art. 5-bis, comma 4, con iscrizione a ruolo a titolo definitivo. La Corte ha escluso l’applicabilità del ravvedimento operoso, perché esso presuppone che la violazione non sia già stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, presupposti incompatibili con l’adesione al PVC. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997

    La notifica dell’atto di definizione completa il procedimento di adesione al PVC; l’eventuale mancato spontaneo pagamento delle somme dovute determina la decadenza e consente l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

  • art. 8 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato per il rinvio alle modalità di versamento rateale delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione.

  • art. 9 d.lgs. n. 218/1997

    La CTR lo aveva richiamato in modo non corretto; la Corte precisa che il suo regime, relativo all’accertamento con adesione, è diverso da quello dell’art. 5-bis e non si applica nel senso affermato dal giudice di merito.

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    Il ravvedimento operoso non è applicabile quando la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività istruttorie e di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.

  • art. 14 d.P.R. n. 602/1973

    È la norma richiamata per l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute in caso di inadempimento.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Nell’adesione al processo verbale di constatazione disciplinata dall’art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997, il perfezionamento dell’istituto si collega alla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, non al successivo pagamento.
  • Il mancato pagamento tempestivo delle somme dovute dopo la definizione comporta la decadenza dal beneficio e legittima l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’intero importo dovuto, secondo la disciplina speciale.
  • Il ravvedimento operoso non può essere invocato per sanare omissioni intervenute dopo un’attività accertativa già compiuta e formalmente conosciuta dal contribuente; esso presuppone l’assenza di contestazione o di verifiche in corso.
  • Quando la soluzione della controversia dipende solo dall’interpretazione delle norme applicabili e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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