Cassazione Penale, Sentenza n. 25183/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Biagio Arlandi, amministratore unico della CGA S.r.l. dichiarata fallita il 15/06/2015, è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1 e art. 223, comma 1 L. fall.) per avere distratto la somma di euro 94.000, costituente parte del corrispettivo della vendita di due immobili della società. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: (1) derubricazione della fattispecie in bancarotta preferenziale sostenendo che la somma trattenuta fosse un compenso dovuto per l'attività gestionale; (2) requalificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per assenza di nesso causale tra la condotta e il dissesto societario; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti nella massima estensione e diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e privi di confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata: in particolare è stato valutato che il ricorrente non ha fornito prova rigorosa della qualità, quantità e deliberazione assembleare dei compensi asseriti, né ha affrontato il punto che le somme derubate non sono mai entrate nelle casse sociali. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento né l'intento specifico di recare pregiudizio ai creditori; è sufficiente il dolo generico volto a destinare il patrimonio sociale a finalità diverse. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile perché la pena prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ha un minimo superiore al limite di due anni; inoltre la valutazione sulle attenuanti è decisione di merito non sindacabile in cassazione se motivata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 1.844,00 per ciascuna).
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1
Riferita alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: la condotta consistente nell'appropriazione o distrazione di denaro destinato alla società integra il reato anche in assenza di specifico nesso causale con il fallimento.
Legge fallimentare - art. 223, comma 1
Norma collegata alla bancarotta patrimoniale, richiamata nella contestazione; impone la sanzione per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha ricordato che, dopo la dichiarazione di fallimento, i fatti riconducibili all'appropriazione indebita possono essere ricondotti alla fattispecie di bancarotta, che 'incapsula' la fattispecie minore.
Richiamati in motivazione rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha ribadito che il dolo generico è sufficiente per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa perché la pena prevista per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ha un minimo superiore al limite di due anni previsto dalla norma.
Riferita alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della loro massima estensione valorizzando la gravità del fatto e precedenti specifici del condannato.
Concetto di reato complesso: appropriazione indebita e bancarotta patrimoniale possono configurare un reato complesso dopo la dichiarazione di fallimento, con assorbimento della minore nella maggiore.
Codice penale - artt. 132 e 133
Principi di determinazione della pena; la Corte ha richiamato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Se un amministratore di società di capitali pretende di trattenere somme dalla società come compenso, l'onere probatorio grava su di lui: deve dimostrare in modo rigoroso la natura, la quantità e l'approvazione (es. delibera assembleare) del compenso; in mancanza la condotta può integrare bancarotta per distrazione.
- Dopo la dichiarazione di fallimento, fatti riconducibili ad appropriazione indebita possono essere ricondotti alla fattispecie di bancarotta patrimoniale: la bancarotta 'incapsula' l'appropriazione indebita quando il fallimento è stato dichiarato.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la distrazione e il fallimento, né la volontà specifica di danneggiare i creditori; è sufficiente il dolo generico di destinare risorse sociali a finalità estranee alla garanzia delle obbligazioni sociali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile se la fattispecie prevede una pena minima superiore al limite previsto dalla norma (due anni).
- In cassazione le censure generiche che non confrontano criticamente le ragioni della decisione di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili: occorre specificità e punto per punto contrapposizione alle rationes decidendi.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di illogicità, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →