Ordinanza n. 236/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 9 Novembre 2025 veniva emessa l'archiviazione della procedura P-NA/L/Q/2025/105131;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della procedura di primo ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha archiviato la procedura di primo ingresso identificata nel testo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'archiviazione è intervenuta dopo che il datore di lavoro aveva trasmesso via PEC il contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, rappresentando le ragioni della temporanea impossibilità di inserire il modulo nel sistema ALI. Il ricorrente ha inoltre documentato di essere stato effettivamente assunto dal medesimo datore di lavoro. La censura ritenuta rilevante in sede cautelare riguarda il difetto di istruttoria, per la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della censura di difetto di istruttoria, rilevando che l'archiviazione è stata adottata nonostante la trasmissione del contratto di soggiorno e la comunicazione delle ragioni dell'impossibilità temporanea di utilizzare il sistema ALI, nonché nonostante la prova dell'effettiva assunzione del lavoratore. Secondo il giudice, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio prima di archiviare la procedura. La domanda cautelare è stata accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In una procedura amministrativa di primo ingresso per lavoro, l'amministrazione non può procedere all'archiviazione senza considerare la trasmissione, anche via PEC, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente e le ragioni documentate della temporanea impossibilità di inserirlo nel sistema telematico previsto.
- Quando il richiedente dimostra documentalmente l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro interessato, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva su tale elemento prima di definire negativamente la procedura.
- La mancata attivazione del soccorso istruttorio, ove l'amministrazione disponga di elementi trasmessi dal privato idonei a chiarire o regolarizzare la procedura, può integrare difetto di istruttoria e giustificare la sospensione cautelare dell'archiviazione.
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