Cassazione Penale, Sentenza n. 17122/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che lo ha confermato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e lo ha condannato. Il ricorso per cassazione svolge tre censure: (1) erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., sostenendo che la condotta (agitare le braccia) non costituisce violenza diretta per opporsi all'atto d'ufficio; (2) violazione degli artt. 99 e 157 cod. pen. e vizio motivazionale relativo alla mancata contestazione della recidiva in primo grado e alla conseguente estinzione del reato per prescrizione, essendo la correzione avvenuta solo in appello quando sarebbe già scaduto il termine prescrizionale; (3) violazione dell'art. 59 della legge 24/11/1981 n. 689 e vizio di motivazione per la mancata conversione di pena detentiva breve nella corrispondente sanzione sostitutiva, nonostante il ricorrente avesse già espiato una pena e rispettato prescrizioni imposte dall'A.G.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato in considerazione della condotta accertata (non solo agitare le braccia ma anche sfiorare ripetutamente il volto degli operanti e scalciare). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la recidiva risultava contestata e valutata sin dal primo grado (e la correzione operata in appello è stata qualificata come errore materiale); la prescrizione non è stata tenuta a fondare l'eccezione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa al giudizio discrezionale del giudice che deve valutare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la personalità del condannato e le modalità del fatto: la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la conversione, tenuto conto di precedenti specifici e del negativo giudizio sulla personalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato l'elemento della violenza diretta opponibile all'atto dell'ufficio valutando nel complesso la condotta (agitazione delle braccia, sfioramento del volto e scalci) come idonea a costituire oppposizione violenta.
artt. 99 e 157 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di disciplina della recidiva e della prescrizione; la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse stata contestata e valutata sin dal primo grado e che la correzione intervenuta in appello fosse di mera natura materiale, quindi la deduzione di estinzione per prescrizione è infondata.
art. 59, legge 24/11/1981 n. 689
Richiamata dal ricorrente in relazione alla conversione delle pene detentive brevi; la Corte ha osservato che la norma riguarda i casi in cui la sostituzione non è consentita, ma la decisione sulla conversione resta comunque un esercizio discrezionale del giudice.
art. 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato i criteri di legge (modalità del fatto, personalità del condannato, precedente penale) che devono guidare la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva breve; sulla base di tali criteri ha ritenuto non sussistenti i requisiti per la conversione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
Il procedimento è stato svolto secondo le disposizioni speciali contenute nei commi indicati (normativa processuale eccezionale applicata al procedimento), ma questo non ha inciso sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della "violenza" ai fini dell'art. 337 cod. pen. va operata sul complesso della condotta: gesti ripetuti che sfiorano il volto e colpi (es. scalci) possono integrare violenza diretta anche se non vi è uso di strumenti o ferite evidenti.
- Le censure per cassazione devono essere specifiche e ben tarate sui punti di diritto; motivi generici o non ancorati alle risultanze probatorie impugnate sono spesso dichiarati inammissibili.
- La contestazione della recidiva e la sua valutazione devono essere verificate dagli atti (decreto di citazione, sentenze); una correzione materiale dell'indicazione della recidiva non muta la sostanza della contestazione se la recidiva era stata comunque dedotta e considerata.
- La sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione alternativa è rimessa a valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.: precedenti specifici, personalità del condannato e modalità del fatto possono giustificare il diniego.
- Quando si contesta la mancata estinzione per prescrizione, è essenziale dimostrare che la recidiva o altri elementi aggiuntivi sono stati introdotti in modo tale da rendere inefficace il decorso prescrizionale; correzioni formali non sono automaticamente idonee a determinare l'estinzione.
- In caso di ricorso per cassazione, il soccombente può essere condannato alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende; pertanto va valutato anche il rischio economico del ricorso infondato.
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