Cassazione Penale, Ordinanza n. 04836/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non modifica nel merito la sentenza di appello, che resta ferma quanto al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 aprile 2023. L’unico motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli emersi dagli atti. La Corte di cassazione osserva però che il motivo è manifestamente infondato, perché nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l’assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti o emergenti dagli atti.
- La censura per vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito non imposta dall’obbligo motivazionale del giudice.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
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