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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Fusione per incorporazione - Trasferimento del credito IRES da utilizzare in compensazione da parte dell'incorporante - Subingresso dell'incorporante nei diritti e negli obblighi dell'incorporata - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'utilizzo in compensazione, da parte della società incorporante, di un credito IRES originariamente maturato dalla società incorporata. L'Amministrazione finanziaria contestava il trasferimento del credito, sostenendo che la fusione eterogenea, con trasformazione progressiva da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, non consentisse all'incorporante di utilizzare il credito fiscale dell'incorporata.

La decisione

La contestazione è stata respinta ed è stato riconosciuto come legittimo il trasferimento del credito IRES. La fusione eterogenea, integrante gli estremi di una trasformazione progressiva, determina il subingresso dell'incorporante nella generalità dei diritti e degli obblighi dell'incorporata, secondo una successione a titolo universale. In assenza di una specifica norma tributaria che limiti tale effetto, l'incorporante può utilizzare in compensazione il credito IRES maturato dall'incorporata.

Norme richiamate

  • Disciplina civilistica della fusione e della trasformazione societaria

    La fusione eterogenea con trasformazione progressiva comporta, quanto agli effetti patrimoniali e giuridici, il subingresso della società risultante o incorporante nei diritti e negli obblighi della società originaria, configurando una successione a titolo universale.

  • Normativa tributaria in materia di crediti IRES e compensazione

    Il credito IRES può essere utilizzato dall'incorporante quando sia sorto in capo all'incorporata e sia trasferito nell'ambito della successione universale conseguente alla fusione, purché non sussista una specifica disposizione fiscale che ne vieti o limiti il trasferimento.

Massime di principio

  • In caso di fusione o trasformazione societaria, la società incorporante subentra normalmente nei diritti e negli obblighi dell'incorporata, inclusi i crediti fiscali, salvo specifiche limitazioni previste dalla legge tributaria.
  • Un credito IRES maturato dalla società incorporata può essere utilizzato in compensazione dall'incorporante se il trasferimento deriva direttamente dagli effetti giuridici della fusione e non da un'autonoma cessione del credito.
  • La mera esistenza di una fusione eterogenea o di una trasformazione progressiva non è sufficiente, di per sé, a impedire il trasferimento del credito fiscale: occorre individuare una norma specifica che stabilisca tale preclusione.
  • Per valutare casi analoghi devono essere verificati la corretta efficacia civilistica della fusione, la continuità soggettiva o successoria tra le società, l'origine e la spettanza del credito e l'eventuale presenza di limiti fiscali alla sua utilizzabilità.

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