Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo alle accise dovute per gli anni 2001 e 2002 su oli lubrificanti destinati all'estero ma immessi in commercio in Italia. Il ricorso si fondava su tre motivi: errata applicazione della disciplina della prescrizione, poiché in caso di comportamento omissivo il termine decorre dalla scoperta dell'illecito; omessa o insufficiente motivazione sulla responsabilità di V.G.B. quale amministratore di fatto della società; omesso esame degli elementi indiziari contenuti nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che non era maturata la prescrizione quinquennale, poiché l'illecito era stato scoperto soltanto con la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica il 3 dicembre 2002, mentre l'avviso di pagamento era stato notificato il 26 aprile 2007. Ha inoltre rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la responsabilità di V.G.B. senza una motivazione adeguata e senza esaminare gli elementi indiziari relativi al suo ruolo di amministratore di fatto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della responsabilità solidale e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15, comma 1

    Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

    Per gli illeciti omissivi relativi alle accise, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito e non necessariamente dal momento in cui l'imposta sarebbe dovuta essere versata.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    La norma è stata invocata dall'Agenzia in relazione agli effetti della rilevanza penale della condotta e della scoperta dell'evasione, ma la decisione fonda principalmente l'accoglimento sul criterio di decorrenza della prescrizione previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata sulle ragioni della decisione; l'omessa o apparente motivazione sulla responsabilità del contribuente costituisce vizio censurabile.

  • Codice civile, art. 2935

    Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coordinandosi, nel caso concreto, con la previsione speciale dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504 del 1995 sulla scoperta dell'illecito omissivo.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La decisione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento; una motivazione priva di un plausibile esame degli elementi decisivi può comportare la cassazione della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È censurabile in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dagli atti, come gli elementi indiziari relativi al ruolo gestorio del soggetto.

Massime di principio

  • In materia di accise, quando l'obbligazione deriva da un comportamento omissivo, la prescrizione quinquennale può decorrere dalla scoperta dell'illecito, anziché dalla scadenza originaria dell'imposta.
  • La mera decorrenza di cinque anni dalla maturazione dell'imposta non è sufficiente, da sola, a dimostrare la prescrizione se l'amministrazione prova che l'illecito è stato scoperto successivamente.
  • La responsabilità personale del soggetto indicato come amministratore di fatto deve essere valutata sulla base degli elementi concreti che dimostrano l'effettivo esercizio dei poteri gestori, non soltanto sulla carica formalmente risultante.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare gli elementi indiziari decisivi prodotti dall'amministrazione; una motivazione generica o meramente assertiva può portare alla cassazione della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza dell'imposta: impone un nuovo giudizio sul merito, nel quale dovranno essere accertati sia la responsabilità solidale sia gli ulteriori presupposti della pretesa tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.