Cassazione Penale, Sentenza n. 4189/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di beni ritenuti riconducibili a SGROI Paolo, deducendo: 1) violazione dell'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575/1965 per il superamento del presunto termine perentorio entro il quale doveva essere pronunciata la confisca (la confisca in primo grado è intervenuta molti anni dopo il sequestro senza proroga formale); 2) motivazione apparente e insufficiente riguardo al carattere di 'impresa mafiosa' delle società confiscate (si sarebbe fatto dipendere l'ablazione dal mero agire mafioso del titolare senza distinguere ricavi leciti da illeciti); 3) carenza di prova della consapevolezza in capo agli eredi dell'illiceità della provenienza dei beni ricevuti; in subordine sollevano questione di legittimità costituzionale della norma sui termini.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il decreto impugnato. In motivazione il Collegio ha ritenuto che: a) nella fattispecie della confisca post mortem introdotta dalla normativa successiva il termine perentorio previsto dall'art. 2-ter co.3 non si applica automaticamente con decorrenza dal sequestro; la disciplina transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011) e le modifiche legislative (DL 92/2008 conv. L.125/2008 e succ.) hanno introdotto la figura della confisca post mortem proponibile entro cinque anni dal decesso, sicché non può imporsi un termine perentorio diverso non previsto espressamente dalla legge previgente; b) la confisca estesa al complesso aziendale e al capitale è adeguatamente motivata: la Corte territoriale ha ricostruito elementi oggettivi di collegamento di SGROI Paolo a esponenti di Cosa Nostra, l'utilizzo della rete commerciale a vantaggio dell'organizzazione e la difficoltà di separare profitti leciti e illeciti nell'ambito dell'impresa; c) la mancanza di consapevolezza degli eredi al momento dell'originaria acquisizione non esclude la responsabilità preventiva: la signoria sugli asset del de cuius si trasmette e può giustificare l'ablazione. Sono respinte anche le censure costituzionali come manifestamente infondate o non ammissibili.
Norme richiamate
Legge 31 maggio 1965 n. 575 (art. 2-ter)
Distinzione tra confisca contestuale, confisca nell'ambito dello stesso procedimento per indagini complesse (con termine perentorio) e confisca successiva; il comma 11 disciplina la confisca post mortem proponibile entro cinque anni dal decesso
Decreto-legislativo 6 settembre 2011 n. 159
art. 117, art. 24 co.2, art. 27 co.6
Regola la transizione per i procedimenti pendenti (applicazione della previgente disciplina), e nel regime vigente fissa termini specifici per la confisca (es. 18 mesi dall'immissione in possesso) diversi dal regime antegresso
Decreto legge 92/2008 convertito con L. 125/2008
Ha introdotto la previsione della confisca post mortem proponibile nei confronti dei successori entro cinque anni dal decesso
Legge 94/2009
Ha precisato e ampliato la possibilità di applicare disgiuntamente le misure patrimoniali rispetto a quelle personali e di disporre confische patrimoniali indipendentemente dalla pericolosità al momento della richiesta
Legge 30 aprile 1956 n. 1423
Norma richiamata in relazione all'onere motivazionale nella confisca di prevenzione; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte territoriale adeguata
Giurisprudenza della Corte Costituzionale e Sezioni Unite
Corte Cost. n. 465/1993; Sez. U. n. 36/2001
Principi interpretativi richiamati sulla necessità di un termine certo per la efficacia del sequestro/confisca nel sistema previgente; la Cassazione ha però ritenuto che tali principi vanno letti alla luce delle modifiche legislative successive e del nuovo istituto della confisca post mortem
Massime di principio
- Nelle confische post mortem disciplinate dal legislatore (introduzione successiva alla legge 1965) il termine rilevante e previsto espressamente dalla legge è il termine di cinque anni dal decesso per proporre la confisca nei confronti dei successori; non è automaticamente applicabile il termine annuale/ biennale decorrente dal sequestro previsto dall'art. 2-ter co.3 salvo diversa esplicita previsione normativa
- Per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 si applicano le norme previgenti in base all'art. 117 del d.lgs. 159/2011; ciò limita la riuscita di censure basate su paragoni con il regime attuale
- La confisca di prevenzione può estendersi all'intero patrimonio aziendale e alle quote societarie quando sia dimostrata la riferibilità dell'impresa al soggetto pericoloso e l'impossibilità di distinguere, con certezza e prevalenza, i tratti leciti da quelli illeciti o quando l'impresa abbia agito con il concorso o l'avvalimento della forza di un'associazione mafiosa
- La motivazione del provvedimento di confisca deve descrivere i fatti e i nessi oggettivi che giustificano l'estensione ablativa: collegamenti con esponenti mafiosi, vantaggi concreti riconducibili all'agevolazione mafiosa, trasferimenti sospetti di denaro e utilizzo della rete commerciale sono elementi decisivi
- La consapevolezza in capo agli eredi della provenienza illecita dei beni non è richiesta nello stesso modo della responsabilità penale; la prosecuzione della disponibilità e della signoria sugli asset del de cuius può giustificare la confisca nei confronti degli eredi
- Le questioni costituzionali dirette a censurare la disciplina transitoria o il diverso trattamento temporale delle misure patrimoniali hanno scarse probabilità di successo quando il legislatore ha previsto espressamente limiti temporali e la Corte ha già ritenuto ragionevole l'esercizio della discrezionalità normativa nel periodo transitorio
- In procedimenti complessi e con consistenti patrimoni aziendali, la durata processuale prolungata può essere giustificata da esigenze istruttorie e dalla necessità di acquisire prove documentali e bancarie; ciò però richiede che le decisioni siano comunque adeguatamente motivate
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