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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22841/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, che chiedeva l'accertamento del diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Latina, per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017, con conseguente condanna del Ministero a porre in essere gli atti necessari; in subordine, chiedeva il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva ritenuto non decisiva la censura sull'asserita efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e aveva escluso il diritto all'iscrizione perché non era stata proposta tempestiva domanda per l'inserimento nelle graduatorie nel periodo in cui il diritto avrebbe dovuto essere esercitato, in un contesto di graduatorie chiuse e ad esaurimento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 63 d.lgs. 165/2001 e 399 d.lgs. 297/1994, sostenendo la giurisdizione del giudice del lavoro sulle controversie relative alle graduatorie, ma distinguendo i casi in cui si contesti la legittimità della disciplina ministeriale delle graduatorie e dunque l'esercizio di potere autoritativo; 2) violazione di varie fonti normative nazionali in relazione alla mancata ricostruzione ex post delle posizioni dei docenti interessati all'iscrizione, assumendo la rilevanza del diploma magistrale quale titolo abilitante; 3) violazione delle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/CE, per la preclusione all'iscrizione nella fascia richiesta nonostante il possesso del diploma magistrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, perché la ricorrente, avendo scelto il giudice ordinario e avendo visto respinte le domande di merito in entrambi i gradi, non era soccombente sul capo autonomo della giurisdizione e quindi non era legittimata a censurarlo. Ha invece rilevato che il secondo e il terzo motivo investivano il merito della controversia e li ha rimessi alla Sezione semplice competente per materia, cioè alla Sezione lavoro. Non vi è quindi una decisione definitiva sul merito da parte dell'ordinanza, ma solo lo spostamento dei motivi di merito al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice del lavoro sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., incluse quelle sulle graduatorie, ma la Corte non entra nel merito della relativa questione per difetto di legittimazione a impugnare il capo sulla giurisdizione

  • art. 399 d.lgs. 297/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione e sul collocamento nelle graduatorie

  • art. 1, comma 605, lett. c) L. 296/2006

    indicato nel testo come base normativa delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

  • d.m. 235/2014

    atto ministeriale contestato nella causa per la disciplina delle graduatorie ad esaurimento e la pretesa preclusione all'inserimento

  • d.p.r. 25 marzo 2014

    richiamato nei motivi di ricorso come fonte asseritamente violata nella regolazione delle posizioni dei docenti interessati

  • d.m. 22 maggio 2014, n. 353

    richiamato nei motivi di ricorso come fonte asseritamente violata

  • art. 15, settimo comma d.p.r. 323/1998

    richiamato nei motivi di ricorso come fonte asseritamente violata

  • d.m. 325/2015

    richiamato nei motivi di ricorso come fonte asseritamente violata

  • Direttiva 2005/36/CE

    richiamata per sostenere che il diploma magistrale consentisse l'iscrizione richiesta

  • Direttiva 2013/55/CE

    richiamata per sostenere che il diploma magistrale consentisse l'iscrizione richiesta

Massime di principio

  • Chi ha scelto il giudice ordinario e sia risultato soccombente nel merito non può impugnare la sentenza limitatamente al capo sulla giurisdizione se non è soccombente su quel capo autonomo.
  • La legittimazione a dedurre il difetto di giurisdizione presuppone una soccombenza specifica sul relativo capo della decisione; se la domanda è stata respinta nel merito in entrambi i gradi, il motivo sulla giurisdizione è inammissibile.
  • Quando i motivi di ricorso investono la valutazione sostanziale del diritto all'inserimento in graduatoria e la disciplina applicabile, essi attengono al merito e vanno esaminati dal giudice competente per materia.
  • In controversie relative a graduatorie scolastiche, la censura sulla natura del titolo abilitante e sugli effetti di atti o pronunce amministrative riguarda il merito della pretesa all'iscrizione, non il solo riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGraduatorie
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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