Sentenza n. 825/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2519/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 3467/2024, pubblicata in data 10.10.2024, notificata il 21.11.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 719,55, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento di € 719,55 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 21 novembre 2024, con pagamento della sorte capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di pagamento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha escluso dalle richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, non essendo legittimato a chiederne l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato la conformità del titolo, la regolare notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza civile e di pagare al ricorrente € 719,55, oltre agli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Direzione generale competente, assegnando anche al commissario un termine di 60 giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della serialità delle omissioni ministeriali relative alla retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato e dei conseguenti oneri per interessi, penalità e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere utilizzata per l'ottemperanza quando ne sia attestata la conformità all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per effetto della disciplina richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando, unitamente alla disciplina transitoria richiamata, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione deve decorrere anche prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia validamente documentato e notificato all'amministrazione soccombente.
- Prima di proporre l'ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando sia accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato e non vi siano contestazioni sull'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore mancata esecuzione.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere fatte valere dal cliente nel giudizio di ottemperanza, poiché la relativa legittimazione all'esecuzione spetta ai procuratori cui le somme sono state distratte.
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