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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24102/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di appello resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., lamentando la mancanza di motivazione della decisione "concordata", con specifico riguardo alla quantificazione della pena. Dal testo emerge che non venivano dedotte doglianze relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del Procuratore generale, né al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo intervenuto in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito in cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia parziale ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tali casi, sono proponibili soltanto censure inerenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della decisione del giudice di appello rispetto al contenuto dell'accordo, profili non dedotti nel caso di specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In caso di sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi in appello, il ricorso per cassazione è limitato a censure sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto al concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può investire liberamente la motivazione o la quantificazione della pena, ma solo vizi specificamente collegati alla formazione e alla validità del concordato e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • La doglianza sulla mera insufficienza o mancanza di motivazione della sentenza concordata non è, di per sé, un motivo consentito di ricorso per cassazione se non si traduce in una critica ai presupposti genetici del concordato o alla difformità della pronuncia.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisata la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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