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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7184/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9/12/2021 che aveva parzialmente riformato il giudizio di primo grado sugli omicidi di Secondigliano: Prestieri contestava (1) la violazione dell'art. 50 c.p.p. per presunta mancata correlazione tra imputazione e formula del capo C (ruolo deliberativo), (2) l'erronea esclusione della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. relativamente al capo C (reato commesso prima della legge n. 251/2005) e (3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; Pariante denunciava esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nonostante il contributo collaborativo fornito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Prestieri il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse attuale e concreto all'impugnazione (la censura non poteva produrre un vantaggio processuale effettivo); il secondo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la Corte ha richiamato il principio consolidato sulla imprescrittibilità dei delitti punibili con l'ergastolo commessi anche prima della legge n. 251/2005 (Sez. U. Trubia); il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. 13/5/1991, n.152 non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali richiedono un autonomo giudizio di bilanciamento. Analogamente il ricorso di Pariante è stato respinto: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione dosimetrica non è stata ritenuta carente. Conseguenza pratica: conferma della sentenza impugnata (estinzione per prescrizione del capo D; Prestieri condannato a 7 anni e 4 mesi per il capo C; Pariante condannato a 8 anni per il capo C con riconoscimento dell'attenuante speciale art. 8).

Norme richiamate

  • art. 50 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la nozione utilitaristica dell'interesse ad impugnare: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a conseguire una situazione più favorevole per il ricorrente; la censura di Prestieri relativa al ruolo deliberativo è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 157 cod. pen. e legge 5 dicembre 2005, n. 251

    art. 157 cod. pen.; legge 5 dicembre 2005, n. 251

    La Corte ha affermato il principio consolidato che i delitti punibili con la pena dell'ergastolo sono imprescrittibili anche se commessi prima della modifica del comma ottavo dell'art. 157 operata dalla legge n. 251/2005; pertanto la prescrizione non poteva essere riconosciuta per il capo C.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche richiedono un giudizio autonomo e globale sulla personalità e sulla gravità del fatto; non sono una mera concessione di favore e non si deducono automaticamente dal riconoscimento di altre attenuanti speciali.

  • art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

    art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203

    L'attenuante speciale (dissociazione attuosa) può essere riconosciuta per la collaborazione, ma la sua concessione non vincola il giudice a riconoscere anche le attenuanti generiche, avendo presupposti e finalità distinti.

Massime di principio

  • Interesse ad impugnare: l'appello in Cassazione è ammissibile solo se il ricorso può realisticamente determinare un vantaggio concreto e attuale per il ricorrente; censure formali o prive di potenzialità riformatrici possono essere dichiarate inammissibili.
  • Correlazione tra imputazione e sentenza: non costituisce automaticamente violazione quando si verifica una modifica di profili non essenziali dell'addebito, purché l'imputato abbia potuto difendersi sulle questioni rilevanti; serve una trasformazione radicale degli elementi essenziali per configurare pregiudizio delle garanzie.
  • Prescrizione e reati punibili con ergastolo: i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo sono imprescrittibili anche se commessi prima della legge n. 251/2005; la modifica normativa non produce effetto estintivo sui termini di prescrizione per tali reati.
  • Attenuanti speciali vs generiche: il riconoscimento di attenuanti speciali (es. dissociazione/collaborazione) non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; queste ultime richiedono un autonomo e complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto.
  • Valutazione delle prove dichiarative di collaboratori: le dichiarazioni dei collaboratori possono costituire elemento decisivo se corroborate da altri elementi probatori; le confessioni o collaborazioni successive al primo grado possono integrare il compendio probatorio utile alla condanna.

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