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direttiva

Direttiva 2004/110

Direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferroviaTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32004L0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/110/CE della Commissione effettua il sesto adeguamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. L’intervento consiste essenzialmente nella sostituzione dell’allegato, per allinearlo alla versione 2005 del RID applicabile dal 1o gennaio 2005. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1o luglio 2005 e comunicarne il testo alla Commissione.

Adeguamento tecnico del rinvio della direttiva 96/49/CE al RID 2005 per il trasporto ferroviario di merci pericolose.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione al trasporto ferroviario di merci pericolose disciplinato dalla direttiva 96/49/CE. L’effetto principale riguarda l’aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE al regolamento RID, con applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2005; la direttiva è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.

Direttiva 2004/110/CE della Commissione: adeguamento tecnico del trasporto ferroviario di merci pericolose

La direttiva interviene come sesto adeguamento al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. Essa si limita essenzialmente ad aggiornare il rinvio normativo al RID, in modo da mantenere allineata la disciplina unionale alla versione internazionale applicabile dal 1o gennaio 2005.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che l’allegato della direttiva 96/49/CE rinvia al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), vigente dal 1o luglio 2003. Poiché il RID viene aggiornato con cadenza biennale e il nuovo aggiornamento si applica dal 1o gennaio 2005, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, la Commissione ritiene necessario modificare l’allegato della direttiva 96/49/CE. La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 8 della direttiva 96/49/CE e le misure sono dichiarate conformi al parere del comitato competente di cui all’articolo 9 della medesima direttiva.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda gli Stati membri e incide sulla disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. La modifica ha carattere tecnico e opera tramite l’aggiornamento dell’allegato della direttiva 96/49/CE, che viene sostituito con il testo del RID contenuto nell’allegato I dell’appendice B della convenzione COTIF. Il testo specifica inoltre un adattamento terminologico, sostituendo le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" con "Stato membro".

Contenuto sostanziale dell’adeguamento

L’articolo 1 costituisce il cuore della direttiva: l’allegato della direttiva 96/49/CE è sostituito integralmente dal testo del RID in vigore dal 1o gennaio 2005. La direttiva non introduce una disciplina autonoma di dettaglio, ma recepisce nel diritto dell’Unione l’evoluzione tecnica del regime internazionale di riferimento. Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena disponibile, in tali lingue, il testo delle modifiche della versione 2005 del RID.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1o luglio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva. È richiesto che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità nazionale.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede un ulteriore obbligo di informazione: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo tipico delle direttive di recepimento, finalizzato a consentire il controllo dell’avvenuta trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per il professionista

Per gli operatori del settore trasporti e per i consulenti legali e fiscali, la rilevanza pratica dell’atto consiste nell’allineamento della disciplina unionale al RID 2005 e nella verifica del recepimento nazionale entro il 1o luglio 2005. In presenza di attività di trasporto ferroviario di merci pericolose, occorre considerare il rinvio aggiornato al RID come fonte tecnica centrale della disciplina applicabile.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato al RID

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 96/49/CE con il testo del Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice B della convenzione COTIF, in vigore dal 1o gennaio 2005. È precisato che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" devono essere sostituite da "Stato membro".

Adeguamento tecnico al progresso del RID

Dai considerando emerge che il RID è aggiornato con cadenza biennale e che il successivo aggiornamento si applica dal 1o gennaio 2005, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2005; la direttiva serve quindi a modificare l’allegato della direttiva 96/49/CE per mantenerne l’allineamento tecnico.

Recepimento nazionale entro il 1o luglio 2005

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1o luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Obbligo di riferimento alla direttiva e comunicazione delle norme interne

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporto di merci pericolosetrasporti ferroviarisicurezza dei trasportiravvicinamento delle legislazioni

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