Direttiva 2004/111
Direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su stradaTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna per la quinta volta la direttiva 94/55/CE, recependo l’evoluzione tecnica dell’ADR per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. L’intervento è limitato alla sostituzione integrale degli allegati A e B con il testo ADR applicabile dal 1° gennaio 2005, con l’adeguamento terminologico necessario per il contesto UE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2005.
Quinta adattazione al progresso tecnico degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada, per allinearli alla versione ADR applicabile dal 1° gennaio 2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alla disciplina nazionale del trasporto di merci pericolose su strada, limitatamente all’adeguamento degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. L’effetto è quello di aggiornare i riferimenti normativi interni al testo ADR in vigore dal 1° gennaio 2005, con sostituzione dell’espressione "parte contraente" con "Stato membro". La direttiva è rilevante ai fini dello Spazio economico europeo (SEE).
Direttiva 2004/111/CE: adattamento tecnico degli allegati ADR della direttiva 94/55/CE
La direttiva interviene quale aggiornamento tecnico della disciplina UE sul trasporto di merci pericolose su strada. Il considerando evidenzia che gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE rinviano agli allegati A e B dell’ADR, accordo internazionale aggiornato con cadenza biennale; poiché dal 1° gennaio 2005 entrerà in vigore una nuova versione dell’ADR, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, si rende necessario adeguare la normativa comunitaria.
Finalità e contesto normativo
L’obiettivo è mantenere allineata la normativa dell’Unione al testo internazionale ADR, evitando disallineamenti tra disciplina UE e disciplina convenzionale. La direttiva è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 8 della direttiva 94/55/CE e secondo il parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.
Ambito di applicazione
La direttiva non riscrive la disciplina generale del trasporto di merci pericolose su strada, ma incide specificamente sugli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. L’effetto pratico è l’aggiornamento dei riferimenti tecnici applicabili negli Stati membri al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con efficacia coordinata rispetto alla versione ADR in vigore dal 1° gennaio 2005.
Modifiche sostanziali introdotte
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A e dell’allegato B della direttiva 94/55/CE.
- L’allegato A è sostituito dal testo dell’allegato A ADR applicabile dal 1° gennaio 2005.
- L’allegato B è sostituito dal testo dell’allegato B ADR applicabile dal 1° gennaio 2005.
- In entrambi i casi, l’espressione "parte contraente" deve intendersi sostituita con "Stato membro", per l’adattamento al contesto dell’Unione.
- Il testo delle modifiche della versione 2005 degli allegati ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena disponibile.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 contiene il nucleo degli obblighi di recepimento, come tipico delle direttive.
- Gli Stati membri devono adottare entro il 1° luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.
- Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri.
- Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per operatori, consulenti e autorità nazionali, il documento ha natura eminentemente tecnica e di aggiornamento: non introduce un nuovo regime sanzionatorio né nuove definizioni autonome, ma rende applicabile nell’ordinamento UE la versione ADR 2005 mediante sostituzione degli allegati della direttiva 94/55/CE. Il punto essenziale, sul piano operativo, è il recepimento entro il 1° luglio 2005 e il coordinamento tra normativa nazionale, allegati ADR aggiornati e disciplina europea vigente.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE con il testo degli allegati corrispondenti dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2005. È espressamente previsto che l’espressione "parte contraente" sia sostituita da "Stato membro". Il testo delle modifiche della versione 2005 degli allegati sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena disponibile.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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