Sentenza del 04/05/2016 n. 8821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, contestando la mancata dichiarazione di ricavi per omesso adeguamento agli studi di settore e il disconoscimento di costi ritenuti non inerenti. L'Ufficio sosteneva che le irregolarità contabili, tra cui la mancata redazione specifica degli inventari, l'irregolare sottoscrizione di 66 ricevute, un margine di ricarico negativo e altre irregolarità, legittimassero l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esito favorevole alla società. Ha chiarito che, per l'anno d'imposta 2002, il semplice scostamento dai risultati degli studi di settore non era sufficiente: occorreva una grave incongruenza. Poiché il divario tra ricavi dichiarati e ricavi accertati era soltanto dell'1,20% del fatturato, tale soglia non risultava raggiunta. Le censure dell'Agenzia sono state inoltre ritenute inammissibili o irrilevanti rispetto alla motivazione effettiva della sentenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.200 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis
Prevede gli studi di settore, utilizzabili per la ricostruzione dei ricavi e dei compensi secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Per gli anni anteriori al 2007, il ricorso agli studi di settore non poteva fondarsi su un semplice scostamento, ma richiedeva una grave incongruenza tra i dati dichiarati e quelli desumibili dagli studi.
L. n. 146 del 1998, art. 10
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento fiscale, nel quadro dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa vigente nel periodo d'imposta considerato.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23
Dal 1° gennaio 2007 ha eliminato il riferimento alle "gravi incongruenze", consentendo l'accertamento anche sulla base del mero scostamento dagli studi di settore; la Corte ha ritenuto la modifica innovativa e non retroattiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi. La Corte ha distinto l'accertamento induttivo ordinario dall'accertamento fondato sugli studi di settore, che costituisce una procedura autonoma.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA e l'accertamento dell'imposta. Nel caso esaminato, le contestazioni fondate su tale norma non erano sufficienti a superare il requisito temporale della grave incongruenza richiesto per gli studi di settore.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 del 2009
Affermano che l'accertamento basato su parametri e studi di settore costituisce un sistema autonomo rispetto all'accertamento ordinario fondato sull'analisi delle scritture contabili.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2007, il mero scostamento dagli studi di settore non legittima automaticamente l'accertamento: l'Amministrazione deve dimostrare una grave incongruenza, valutata concretamente e alla luce della capacità contributiva.
- La modifica normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha eliminato il requisito delle gravi incongruenze, non può essere applicata retroattivamente agli anni precedenti.
- Le irregolarità contabili possono rilevare nell'accertamento induttivo ordinario, ma devono essere pertinenti rispetto al fondamento giuridico effettivamente utilizzato dall'Amministrazione e dalla sentenza impugnata.
- Uno scostamento molto contenuto, come quello dell'1,20%, è normalmente insufficiente, per gli anni anteriori al 2007, a integrare la grave incongruenza necessaria per un accertamento basato sugli studi di settore.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore è distinto dall'accertamento induttivo ordinario: non è corretto giustificare il primo richiamando genericamente irregolarità che appartengono al diverso procedimento previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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