Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Trani, lo aveva riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto e distrutto le scritture contabili obbligatorie relative agli anni 2010-2012. Il ricorso per cassazione deduceva carenza di motivazione e violazione del principio di legittimità in ordine alla qualifica di imprenditore al momento della dichiarazione di fallimento: sosteneva di non essere più imprenditore al momento del fallimento, che la sentenza di fallimento non avrebbe verificato la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (circostanza che, secondo la difesa, avrebbe potuto dimostrare l'esistenza della documentazione contabile) e non avrebbe indicato se il credito azionato rientrasse nei limiti previsti dalle modifiche alla legge fallimentare né il volume d'affari dell'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede penale non sia sindacabile la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi (stato di insolvenza) e soggettivi (fallibilità dell'imprenditore), richiamando precedenti giurisprudenziali. Ha inoltre giudicato confusa e meramente congetturale la tesi difensiva circa le dichiarazioni dei redditi e ha confermato che i giudici di merito avevano ritenuto provata la distruzione volontaria delle scritture contabili (anche avendone escluso la veridicità della versione del furto dell'autovettura). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La sentenza ricade nell'ambito dei reati di bancarotta; la Corte ritiene che la valutazione circa lo stato di insolvenza e la fallibilità dell'imprenditore, desumibile dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non sia sindacabile in sede penale
Codice di procedura penale
Applicazione della norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, Sent. n. 21920 del 15/03/2018 (Sebastianutti); Sez. U, Sent. n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Principio consolidato secondo cui il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento in ordine allo stato di insolvenza e alla fallibilità dell'imprenditore; altrimenti si configurerebbe un'impugnazione impropria di una sentenza civile in sede penale
Massime di principio
- In procedimenti penali per reati fallimentari il giudice penale non può rimettere in discussione la sentenza civile che ha dichiarato il fallimento quanto ai presupposti dell'insolvenza e alla qualifica di imprenditore: tali censure devono essere sollevate in sede civile.
- Argomentazioni difensive basate su elementi esterni alla causa civile (es. presentazione delle dichiarazioni dei redditi) che mirano a smentire la sentenza di fallimento sono spesso considerate congetturali se non supportate da prove concrete e non eviteranno, di norma, l'inammissibilità del ricorso penale.
- Se il difensore intende contestare la dichiarazione di fallimento o i relativi accertamenti sullo stato d'insolvenza, la via appropriata è l'impugnazione o l'azione nelle sedi civili competenti prima di contestare penalmente gli effetti di quella decisione.
- Ricorsi per cassazione manifestamente fondati su questioni civilistiche già decise in sede civile rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In fase difensiva per reati di bancarotta è importante distinguere i profili penalmente rilevanti (es. distruzione volontaria delle scritture) dalle questioni pregiudiziali di natura civile (qualità di imprenditore, stato d'insolvenza) e utilizzare, se necessario, i rimedi processuali civili per questi ultimi.
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