Cassazione Penale, Ordinanza n. 24059/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione a un ciclomotore. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che mancasse la prova del dolo; la Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano dirette a contestare profili motivazionali non emergenti dal provvedimento e che la decisione di merito era sorretta da motivazione rafforzata, fondata su elementi sintomatici della provenienza illecita del bene, quali l'assenza della chiave di accensione e l'avviamento tramite collegamento dei fili, oltre alla mancata giustificazione immediata della provenienza del ciclomotore. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. era stato adeguatamente motivato mediante riferimento ai precedenti specifici dell'imputato, desunti dal certificato penale.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La sussistenza del dolo di ricettazione può essere desunta da elementi fattuali sintomatici della provenienza illecita del bene, come l'assenza della chiave di accensione e modalità anomale di avviamento del bene, oltre alla mancata giustificazione della provenienza.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i limiti legali.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta secondo i criteri legali di commisurazione, valutando gli indici rilevanti del caso concreto.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come i precedenti per reati della stessa specie.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche attraverso indizi sintomatici della provenienza illecita del bene e della consapevolezza dell'agente, senza necessità di una prova diretta del dolo.
- Le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale motivazionale di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La valutazione sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione richiama in modo sufficiente gli elementi considerati rilevanti.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il riferimento a precedenti penali specifici o ad altri elementi negativi della personalità dell'imputato, quando tali dati siano ritenuti decisivi nella commisurazione del trattamento sanzionatorio.
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