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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28703/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È rimasta ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per una violazione del Codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva un apparato argomentativo congruo sulla determinazione della pena e perché, quando la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emerge la specifica condotta materiale contestata oltre al riferimento alla violazione del Codice della strada.

  • art. 133 cod. pen.

    La scelta della pena in misura media o prossima al minimo edittale è considerata rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la debenza della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • La censura sulla misura della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata dà conto, anche sinteticamente ma in modo congruo, dei criteri di commisurazione adottati e la sanzione è stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; in caso contrario la valutazione resta tipicamente insindacabile in cassazione perché rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che siano ravvisabili ragioni di esonero.
  • Il controllo di legittimità sulla commisurazione della pena non può trasformarsi in una rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia applicato un trattamento sanzionatorio compatibile con i parametri legali e con i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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