Sentenza n. 1027/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili per la liquidazione dell'indennità di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto patrimoniale al riconoscimento di sei scatti contributivi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Nelle more del giudizio, l'INPS ha adottato un provvedimento in autotutela con il quale ha accolto la domanda, procedendo al ricalcolo del TFS e includendo i sei scatti stipendiali, in piena corrispondenza con l'interesse dedotto in giudizio.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente e venuta meno sia la posizione di contrasto tra le parti sia l'interesse a proseguire il giudizio. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla spettanza originaria dei sei scatti. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della celerità dell'autotutela, della stratificazione normativa e del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale; è stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dell'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito giustifica la definizione del processo quando non residua una posizione di contrasto effettiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Il rimborso del contributo unificato può essere disposto in favore del difensore del ricorrente che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l'interesse concreto alla prosecuzione del processo.
- Quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta in autotutela durante il giudizio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi sul merito della spettanza originaria del diritto o dell'interesse azionato.
- La compensazione delle spese può essere disposta valutando la celerità dell'autotutela amministrativa, la complessità e stratificazione della disciplina applicabile e il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale, ferma la possibilità di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato.
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