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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38020/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un privato per i danni arrecati ai propri capi di gregge dall’aggressione di cani randagi. In primo grado erano stati evocati in giudizio l’azienda sanitaria provinciale e il comune competente; il tribunale, in appello, ha ritenuto esclusiva la responsabilità del comune e ha escluso quella dell’azienda sanitaria, osservando che la normativa regionale calabrese attribuirebbe a quest’ultima solo interventi di cattura successivi a segnalazioni o richieste specifiche, non una sorveglianza preventiva. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria, che sarebbe stata parte necessaria; 2) violazione di legge per avere escluso la responsabilità dell’azienda sanitaria, nonostante la legge regionale attribuisca al servizio veterinario territoriale il compito di cattura e custodia dei cani vaganti, con conseguente dovere di prevenzione del danno da randagismo; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per la condanna al rimborso in favore dell’azienda sanitaria nonostante l’asserita fondatezza della domanda risarcitoria e la sua pretesa responsabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica allegazione e autosufficienza del ricorso, non essendo stati indicati in modo completo gli atti e i documenti da cui risultasse l’effettiva estensione del contraddittorio alla Regione Calabria. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendolo manifestamente fondato: secondo la normativa regionale calabrese, il servizio veterinario competente per territorio, tramite la propria unità operativa, è il soggetto tenuto alla cattura dei cani vaganti, attività che integra il dovere di prevenzione dei danni da randagismo; la responsabilità civile per tali danni grava quindi sull’ente cui la legge attribuisce quel compito, senza che sia necessaria la previa segnalazione o richiesta di intervento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Crotone, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare in modo completo e specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure; il mero richiamo non basta

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    gli atti e i documenti richiamati devono essere prodotti in cassazione a pena di improcedibilità, con indicazione della loro sede nei precedenti gradi

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    il primo motivo è stato prospettato come nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla condanna alle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • legge quadro nazionale n. 281 del 1991

    richiamata come base della disciplina del randagismo affidata alle leggi regionali attuative

  • legge regionale Calabria n. 41 del 1990

    l'art. 12 attribuisce al servizio veterinario competente la cattura dei cani vaganti e gli obblighi previsti dalla legge

  • legge regionale Calabria n. 4 del 2000

    ha rivisitato la disciplina regionale sul randagismo, mantenendo il compito di cattura dei cani vaganti in capo al servizio veterinario competente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione chi denuncia un vizio processuale o una violazione di legge deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specifica allegazione e autosufficienza, indicando gli atti e i documenti rilevanti e la loro sede processuale; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • In tema di danni causati da cani randagi, la responsabilità civile va individuata nell’ente cui la legge, statale o regionale, attribuisce specificamente il compito di cattura e custodia dei cani vaganti, poiché tale attività esprime il dovere di prevenzione del rischio per la collettività.
  • Non è sufficiente, per escludere o delimitare la responsabilità dell’ente competente, sostenere che l’intervento sia dovuto solo a seguito di segnalazioni o richieste specifiche, quando la normativa assegna un compito di prevenzione più ampio e direttamente riferito alla cattura dei cani randagi.
  • Quando il motivo accolto incide in modo assorbente sulla decisione, le censure ulteriori che riguardano le spese di lite o profili consequenziali restano assorbite e saranno riesaminate dal giudice di rinvio, insieme alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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