Cassazione Penale, Ordinanza n. 35491/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nello strattonare e divincolarsi per impedire l'arresto, sottraendosi alla presa degli operanti nel tentativo di guadagnare la fuga. Il ricorso, però, non si confrontava con il consolidato orientamento secondo cui una simile condotta integra il reato quando non sia mera opposizione passiva, ma uso di forza per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale. La censura è stata quindi ritenuta non idonea a incrinare la motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui strattonare o divincolarsi per impedire l'arresto integra resistenza a pubblico ufficiale se la condotta supera la mera opposizione passiva e impiega forza per neutralizzare l'azione dell'operante e sottrarsi alla presa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi all'arresto, strattona o si divincola facendo uso di forza idonea a neutralizzare l'azione dell'operante, quando tale comportamento non si risolva in una mera opposizione passiva all'atto d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il consolidato orientamento giurisprudenziale applicato dai giudici di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →