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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35491/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nello strattonare e divincolarsi per impedire l'arresto, sottraendosi alla presa degli operanti nel tentativo di guadagnare la fuga. Il ricorso, però, non si confrontava con il consolidato orientamento secondo cui una simile condotta integra il reato quando non sia mera opposizione passiva, ma uso di forza per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale. La censura è stata quindi ritenuta non idonea a incrinare la motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui strattonare o divincolarsi per impedire l'arresto integra resistenza a pubblico ufficiale se la condotta supera la mera opposizione passiva e impiega forza per neutralizzare l'azione dell'operante e sottrarsi alla presa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi all'arresto, strattona o si divincola facendo uso di forza idonea a neutralizzare l'azione dell'operante, quando tale comportamento non si risolva in una mera opposizione passiva all'atto d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il consolidato orientamento giurisprudenziale applicato dai giudici di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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