Cassazione Penale, Sentenza n. 14631/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la loro richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Napoli (23/03/2010, confermata in parte) che li aveva definitivamente condannati per reati edilizi e ambientali. Hanno invocato, ai sensi dell'art. 630 c.p.p. (lett. a, c e d), la revisione sulla base di nuove prove e documentazione (aerofotogrammetrie, carte storiche, georadar, perizie, atti del Consiglio di Stato che avevano annullato atti amministrativi di demolizione, istanze di condono, rilievi del Corpo Forestale del 1984 ecc.), nonché nullità di notifiche e vizi procedurali che avrebbero impedito la loro difesa. In sostanza hanno sostenuto che l'immobile era preesistente, l'area non era vincolata al tempo dei fatti e che le opere erano ultimate entro la data utile per il condono, ovvero prima del 31/03/2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (i) le nullità degli atti introduttivi non sono rimediabili con la revisione ex art. 630 c.p.p.; (ii) i ricorrenti erano a conoscenza del processo e i decreti di citazione erano stati notificati; (iii) le nuove prove e le argomentazioni sulla condonabilità/non vincolabilità non potevano dar luogo a revisione perché il fatto-reato contestato è unitario e le opere risultano proseguite oltre il 31/03/2003 e in epoca successiva (con violazione dei sigilli), sicché non è ammissibile una revisione parziale che rivendichi il condono solo di porzioni anteriori; (iv) la domanda di revisione relativa alla sussistenza di vincoli e alla data di ultimazione delle opere era stata comunque già adeguatamente esaminata e non reversibile in sede di revisione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e dichiarati inammissibili; la Corte ha inoltre richiamato la possibilità di imputare ai ricorrenti la responsabilità per le spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 c.p.p.
Norma sulla revisione: la Corte ha ritenuto che i rimedi di revisione invocati (lett. a, c, d) non possono essere usati per far valere nullità degli atti processuali già insorte prima del giudicato e che non ricorrono le condizioni per la revisione richiesta.
art. 495 c.p.p.
Riferito dai ricorrenti in relazione all'ammissione di prove decisive; la Corte ha considerato manifestamente infondato il rilievo in quanto le nullità non sono ammessi in revisione.
D.L. 30/09/2003 n.269, art. 32 (conv. L. 326/2003)
Normativa sul condono edilizio: la Corte ha richiamato che, ove l'opera non fosse ultimata entro il termine utile (31/03/2003), grava sull'imputato l'onere di provare l'ultimazione; inoltre la procedura di condono non legittima proseguimenti o mutamenti sostanziali dell'opera eseguiti successivamente.
art. 35, comma 13, L. 47/1985
Richiamata in relazione alla possibilità di completare opere dopo la domanda di condono: la Corte ha osservato che, in assenza degli adempimenti specifici, la prosecuzione dei lavori configura nuovo reato urbanistico e non può legittimare opere diverse o estese.
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. richiamati
Norme urbanistiche e contravvenzioni contestate (permesso di costruire, denunzia lavori, sanzioni): la sentenza di merito ha accertato la realizzazione di opere abusive e la loro prosecuzione, configurando reati e contravvenzioni richiamate in rubrica.
d.lgs. n. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggistici), artt. 131 e 181 e art.146
Normativa sui vincoli paesaggistici: la Corte ha ritenuto che sull'area gravasse un vincolo paesaggistico (PTP Agnano-Camaldoli) che precludeva la condonabilità; il perito incaricato ha confermato l'esistenza del vincolo.
D.M. 25/01/1958 e D.M. 21/01/1997
Decreti di perimetrazione delle aree (Agnano-Camaldoli; Selva di Chiaiano): sono stati richiamati nelle doglianze difensive circa la corretta perimetrazione; la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini della revisione ultravisti i rilievi che non dimostravano la condonabilità antecedente al 31/03/2003.
art. 116 c.p.c. (richiamato)
Richiamato a proposito delle conseguenze dell'omissione probatoria dell'amministrazione (Comuni) in sede amministrativa: il Consiglio di Stato aveva condannato il comportamento omissivo del Comune, ma ciò non è valso a consentire la revisione penale richiesta.
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese: la Corte ha richiamato che, dichiarando inammissibili i ricorsi, non si può escludere la colpa dei ricorrenti e la conseguente condanna alle spese.
Massime di principio
- L'azione di revisione ex art. 630 c.p.p. non è lo strumento per far valere nullità processuali già insorte nel processo che ha formato giudicato; tali nullità debbono essere agitate con i rimedi ordinari e nei termini previsti (es. rescissione del giudicato, restituzione del termine, ecc.).
- Le prove nuove prodotte in sede di revisione devono essere tali da incidere sull'interezza del fatto-reato come originariamente giudicato: non è ammessa la revisione parziale che dichiari condonabile soltanto una porzione di opere che siano state poi integrate o modificate in epoche successive con nuovi interventi.
- In materia di abusi edilizi il soggetto che invoca la causa estintiva (condono) ha l'onere di provare che l'opera era effettivamente ultimata entro il termine utile; la mera produzione di documentazione amministrativa o di elementi probatori difensivi non è automaticamente decisiva, specie se risultano fatti (es. prosecuzione lavori, violazione dei sigilli) che integrano azioni successive non condonabili.
- Le acquisizioni di natura amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato, rilievi aerofotogrammetrici) possono influenzare l'accertamento penale solo se forniscono elementi nuovi, precisi e riferibili in modo univoco all'oggetto della contestazione penale; l'assenza o l'incompletezza di documentazione amministrativa non autorizza di per sé la revisione penale favorevole.
- La prosecuzione di lavori dopo la domanda di condono o dopo il termine previsto, senza l'osservanza delle procedure speciali, può costituire un autonomo illecito urbanistico/penale e impedire l'effetto estintivo del condono su opere realizzate o modificate successivamente.
- Le conclusioni di periti nominati dal giudice (consulenza tecnica d'ufficio) hanno rilievo decisorio se sono congruamente motivate e confermate in contraddittorio; l'affermazione della Corte che i periti hanno accertato inizio lavori successivo al termine utile è stata centrale per l'inammissibilità della revisione.
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