Ordinanza n. 861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 4554 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione DGS n. 809 del 29 aprile 2024, recante l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 42/2018 del 10 aprile 2018 e della SCIA in variante n. 190/2019, prot. n. 25783 del 26 giugno 2019, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota prot. n. 22389/2023 del 6 aprile 2023 e la nota prot. n. 73608 del 18 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e di una SCIA in variante, nonché contro gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 4554 del 2025, chiedendone la sospensione cautelare, unitamente alla sospensione degli atti impugnati in primo grado: la determinazione comunale che aveva annullato in autotutela il permesso di costruire e la SCIA in variante, oltre alle note presupposte e connesse. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi d’appello. Nelle more, il Comune ha inoltre adottato un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso sia l’esecutività della sentenza appellata sia i provvedimenti impugnati. La decisione è fondata sulla necessità di un approfondimento della questione nella fase di merito e, nella comparazione cautelare degli interessi, sulla prevalenza dell’esigenza di conservare la res adhuc integra, anche considerando che nelle more era stata adottata un’ordinanza comunale di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001. Il merito dell’appello è stato rinviato all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione all’ordinanza comunale di demolizione adottata nelle more del giudizio; la sua legittimità non è esaminata in questa fase.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando la questione necessita di un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può accordare la sospensione per preservare l’integrità della situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di conservare la res adhuc integra può prevalere quando l’esecuzione della sentenza e degli atti impugnati rischia di determinare modificazioni difficilmente reversibili della situazione controversa.
- La sospensione cautelare della sentenza appellata può comportare, ove necessario per assicurare l’effettività della tutela, anche la sospensione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio di primo grado.
Come è indicizzato
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