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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 31657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego di definizione agevolata (transazione fiscale) ex art. 5‑bis D.L. n. 193/2016 per accise non pagate. Il diniego era motivato dalla pendenza, alla data di scadenza del termine per la transazione (30/09/2017), di un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante (B.B.) per associazione per delinquere finalizzata all'evasione delle accise e dell'IVA. Questione centrale: interpretazione della causa ostativa del comma 4 dell'art. 5‑bis e, in particolare, il significato della locuzione "medesimi fatti" (se comprenda il reato-mezzo/associazione o solo il reato-fine relativo alle accise).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo per violazione di legge: ha ritenuto che la locuzione "medesimi fatti" vada riferita al reato-fine che costituisce la base della pretesa tributaria (es. contrabbando/illecito relativo alle accise) e non ai reati strumentali o associativi. Poiché alla data del 30/09/2017 non risultava pendente alcun procedimento penale per gli illeciti relativi alle accise (per i quali poi intervenne archiviazione per prescrizione), il diniego della definizione agevolata era illegittimo. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo; sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo; le spese sono compensate data la novità interpretativa.

Norme richiamate

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 5‑bis

    Comma 4: "Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato".

    La Corte interpreta "medesimi fatti" come i fatti-costituenti il reato-fine (ossia il fatto materiale che dà origine alla pretesa tributaria, es. contrabbando/omessa accisa), escludendo che fattispecie diverse e strumentali (es. associazione per delinquere) possano di per sé attivare la causa ostativa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale: il ricorso denuncia un vizio motivazionale 'assoluto' ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 36 (vizio di motivazione) e la Corte valuta la fondatezza della censura sulla base dei parametri di ragionevolezza e del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    La Corte ritiene che i motivi proposti rientrino nei rimedi di cassazione: n. 3 (violazione di legge) per l'errata interpretazione dell'art. 5‑bis e n. 4 (vizio motivazionale) per le censure relative alla motivazione della decisione di merito.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186 e ss.

    Norma richiamata solo come fatto processuale: i ricorrenti avevano depositato istanza di sospensione del giudizio in base a questa legge, poi revocata; non incide sul principio di diritto deciso.

Massime di principio

  • La causa ostativa prevista dal comma 4 dell'art. 5‑bis deve essere interpretata in senso restrittivo: la locuzione "medesimi fatti" si riferisce al reato-fine che costituisce la base della pretesa tributaria (es. il contrabbando o altra fattispecie direttamente afferente all'accisa), non a reati diversi o strumentali.
  • Per escludere la possibilità di definizione agevolata è necessario che, alla data di scadenza del termine per la transazione, sia effettivamente pendente un procedimento penale per gli stessi fatti che costituiscono l'obbligazione tributaria; la mera pendenza di procedimenti per reati collegati ma diversi non è sufficiente.
  • L'accertamento dell'identità dei fatti richiede corrispondenza storico-naturalistica (condotta-nesso causale-evento) e non può basarsi su una semplice affinità o connessione tra reati.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare lo stato processuale dei procedimenti penali alla data di scadenza della richiesta di transazione (verbali, decreti, provvedimenti di archiviazione o proscioglimento) e produrre tale documentazione in sede amministrativa o giudiziaria per ottenere la definizione.
  • Se la questione interpretativa è nuova o controversa, è possibile che il giudice compensi le spese processuali; tuttavia, la tutela va cercata tempestivamente con ricorso o istanza formale alla competente autorità.

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