Cassazione Penale, Sentenza n. 25780/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione ad altra sede ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., fondata sul presunto legittimo sospetto di mancanza di imparzialità degli uffici giudiziari di Gela. Il ricorrente deduceva che, in qualità di rappresentante di associazioni ambientaliste, aveva più volte denunciato omissioni e inerzie della Procura e del G.I.P. di Gela e presentato esposti e denunce anche contro magistrati, funzionari e appartenenti alle Forze dell'Ordine; tali atti avrebbero determinato ostilità e una situazione locale tale da compromettere la serenità e l'imparzialità del processo n. 1058/2016 R.G.N.R. Direttiva anche che, in altro procedimento, era stata avanzata ricusazione per analoghe ragioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per due ragioni: (1) violazione del termine procedurale previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la richiesta non era stata notificata al Pubblico Ministero entro sette giorni; (2) manifesta infondatezza della domanda sul merito, poiché le deduzioni non erano sorrette da fatti oggettivi e idonei a dimostrare un concreto, attuale e non opinabile rischio di pregiudizio per la serenità del giudizio. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che richiede un'interpretazione restrittiva dell'istituto della rimessione e ha stabilito che la mera pendenza di procedimenti o la presentazione di denunce/denunce da parte dell'istante non è di per sé sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
La norma che disciplina la rimessione ad altra sede (translatio iudicii) è applicata in via eccezionale e va interpretata restrittivamente: richiede il concreto, attuale e non opinabile rischio di inquinamento del giudizio da fattori esterni e non si giustifica per mere tensioni o sospetti non sorretti da elementi oggettivi.
art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di notificare la richiesta di rimessione al Pubblico Ministero entro sette giorni; il mancato rispetto di tale termine rende la richiesta inammissibile.
Principio del giudice naturale precostituito per legge (principio costituzionale)
Il trasferimento del processo (deroga al giudice naturale) è consentito solo in presenza di ragioni eccezionali; l'art. 45 costituisce deroga a tale principio che va dunque limitata a ipotesi in cui sussista un rischio oggettivo e concreto per l'imparzialità.
Massime di principio
- La rimessione ad altra sede è un rimedio eccezionale: occorre dimostrare un rischio concreto, attuale e non opinabile di pregiudizio per la serenità del giudizio, non semplici timori o sospetti.
- La mera esistenza di tensioni o procedimenti tra l'istante e magistrati o Forze dell'Ordine non è sufficiente a giustificare la rimessione; servono elementi oggettivi e probatori capaci di dimostrare l'imparzialità compromessa.
- Le regole procedurali vanno rispettate: la richiesta di rimessione deve essere notificata al Pubblico Ministero nei termini (art. 46, comma 1); la violazione di tali termini può comportare l'inammissibilità della domanda.
- Comportamenti ostili attribuibili a singoli appartenenti alle Forze dell'Ordine non implicano automaticamente la compromissione dell'ufficio giudiziario; per la rimessione è necessario coinvolgimento o rischio per l'ufficio giudiziario nel suo complesso.
- Quando si considera una situazione analoga, valutare e documentare con precisione fatti oggettivi (atteggiamenti, atti formali, provvedimenti concreti, comunicazioni ufficiali) che dimostrino la compromissione dell'imparzialità, e rispettare le prescrizioni procedurali prima di proporre la rimessione.
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