Cassazione Penale, Sentenza n. 47893/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che la tardiva notificazione ha impedito la partecipazione e il pieno esercizio del contraddittorio, configurando nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per il prosieguo del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9 marzo 2023 per mancata e tardiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (avviso emesso il 9 febbraio 2023, notificato al terzo interessato solo il 16 marzo 2023, dopo lo svolgimento dell'udienza). Si deduce violazione delle norme sulla vocatio in iudícium e sul diritto al contraddittorio (art. 666 comma 3, artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), con conseguente nullità assoluta degli atti processuali derivante dall'omessa tempestiva comunicazione
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Applicata nella parte in cui richiede la regolare vocazione all'udienza delle parti interessate nelle procedure esecutive: la mancata o tardiva notificazione dell'avviso di udienza può determinare la nullità assoluta degli atti
art. 178 lett. c) c.p.p.
Riferita alle modalità di notificazione e alla necessità della chiamata del terzo interessato all'udienza per garantire il contraddittorio
art. 179 c.p.p.
Richiama la disciplina della notifica e della partecipazione alle attività processuali; la sua violazione concorre a determinare la nullità assoluta degli atti quando impedisca il contraddittorio
Giurisprudenza (Sez. 3, Sent. n. 404 del 11/11/2020)
Principio applicato secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza è causa di nullità generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
Massime di principio
- La tempestiva notificazione dell'avviso di udienza ai terzi interessati nelle procedure esecutive è essenziale: la sua omissione o tardività può determinare nullità assoluta degli atti processuali
- La nullità per mancata vocatio in iudícium è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e giustifica l'annullamento degli atti compiuti senza la partecipazione del terzo interessato
- Se un terzo vantava diritti (es. usufrutto) su beni oggetto di confisca, la sua corretta chiamata in giudizio è necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio; l'inosservanza può portare all'annullamento dell'ordinanza che incorpora gli effetti della confisca
- In presenza di nullità assolute dovute a violazioni delle regole di notifica, la Corte può annullare l'atto impugnato e disporre la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo, affinché si ridiano le garanzie del contraddittorio
- Nei procedimenti esecutivi e di trascrizione di provvedimenti penali su soggetti terzi, è opportuno verificare tempesticamente la regolarità delle notificazioni e, in caso di ritardi, proporre immediatamente impugnazione per ottenere la tutela giurisdizionale
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