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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47893/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che la tardiva notificazione ha impedito la partecipazione e il pieno esercizio del contraddittorio, configurando nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per il prosieguo del procedimento

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9 marzo 2023 per mancata e tardiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (avviso emesso il 9 febbraio 2023, notificato al terzo interessato solo il 16 marzo 2023, dopo lo svolgimento dell'udienza). Si deduce violazione delle norme sulla vocatio in iudícium e sul diritto al contraddittorio (art. 666 comma 3, artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), con conseguente nullità assoluta degli atti processuali derivante dall'omessa tempestiva comunicazione

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Applicata nella parte in cui richiede la regolare vocazione all'udienza delle parti interessate nelle procedure esecutive: la mancata o tardiva notificazione dell'avviso di udienza può determinare la nullità assoluta degli atti

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Riferita alle modalità di notificazione e alla necessità della chiamata del terzo interessato all'udienza per garantire il contraddittorio

  • art. 179 c.p.p.

    Richiama la disciplina della notifica e della partecipazione alle attività processuali; la sua violazione concorre a determinare la nullità assoluta degli atti quando impedisca il contraddittorio

  • Giurisprudenza (Sez. 3, Sent. n. 404 del 11/11/2020)

    Principio applicato secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza è causa di nullità generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo

Massime di principio

  • La tempestiva notificazione dell'avviso di udienza ai terzi interessati nelle procedure esecutive è essenziale: la sua omissione o tardività può determinare nullità assoluta degli atti processuali
  • La nullità per mancata vocatio in iudícium è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e giustifica l'annullamento degli atti compiuti senza la partecipazione del terzo interessato
  • Se un terzo vantava diritti (es. usufrutto) su beni oggetto di confisca, la sua corretta chiamata in giudizio è necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio; l'inosservanza può portare all'annullamento dell'ordinanza che incorpora gli effetti della confisca
  • In presenza di nullità assolute dovute a violazioni delle regole di notifica, la Corte può annullare l'atto impugnato e disporre la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo, affinché si ridiano le garanzie del contraddittorio
  • Nei procedimenti esecutivi e di trascrizione di provvedimenti penali su soggetti terzi, è opportuno verificare tempesticamente la regolarità delle notificazioni e, in caso di ritardi, proporre immediatamente impugnazione per ottenere la tutela giurisdizionale

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