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Sentenza

Sentenza n. 12529/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento dell’esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda, ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali;

Giustizia amministrativa202315217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito delle prove TOLC-MED e conseguente graduatoria nazionale per l’ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore procedura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale, contestando la legittimità del sistema TOLC-MED e della graduatoria nazionale, nella parte in cui non gli aveva consentito l’immatricolazione. Il giudizio era stato sospeso ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione di un giudizio di appello relativo alle medesime questioni. Con l’ordinanza di sospensione era stato disposto che le parti presentassero, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, nessuna parte ha depositato tale istanza nel termine previsto. Il ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale prosecuzione entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. La prosecuzione del processo sospeso richiede infatti un impulso processuale della parte interessata entro il termine stabilito dalla legge; il mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza determina l’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. L’estinzione, rilevabile anche d’ufficio, è stata ritenuta assorbente rispetto alla successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione

    La prosecuzione del giudizio sospeso richiede il deposito, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, di un’istanza di fissazione di udienza; il mancato deposito comporta l’estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il giudice dichiara estinto il giudizio quando il processo non venga proseguito o riassunto nel termine perentorio previsto dalla legge o assegnato dal giudice.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della sospensione del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della sospensione necessaria del processo.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di appello pregiudiziale.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo sospeso deve essere ripreso, la parte interessata deve depositare l’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.
  • Il mancato deposito tempestivo dell’istanza di fissazione di udienza determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.; tale estinzione può essere dichiarata d’ufficio dal giudice.
  • La successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non impedisce né sostituisce la declaratoria di estinzione quando il giudizio si sia già estinto per mancata prosecuzione nel termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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