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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15641/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 09/04/2021 che li aveva in parte riformati e condannati. Francesco LIUZZI lamentava l'erronea applicazione della recidiva e degli aumenti di pena (artt. 192 c.p.p., 62-bis, 99 c.p., 159 c.p., 161 c.p., 416 c.p.), contestando inoltre il computo e la sospensione dei termini di prescrizione (anche per rinvii dovuti a sciopero dei difensori e per le misure emergenziali COVID) e chiedendo l'estensione di motivi altrui ex art. 587 c.p.p.; ha inoltre depositato motivi nuovi sollevando questione di legittimità costituzionale sul differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. Angelo BALESTRA deduceva l'insufficienza e la genericità della motivazione in ordine alla sua partecipazione all'associazione a delinquere, contestava la riqualificazione di talune condotte (ricettazione vs furto) per violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) e sosteneva la sopravvenuta prescrizione e un'erronea qualificazione della recidiva. Alessandro LEVANTE denunciava carenza e manifestata illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per riciclaggio (anche per il decorso temporale tra cessione dei beni e accertamenti), chiedeva la riqualificazione in ricettazione, contestava il calcolo della prescrizione (anche rispetto alla sospensione per COVID), e lamentava eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ingiustificati aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi proposti. Per LIUZZI il ricorso è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sull'applicazione della recidiva, sul calcolo della prescrizione (anche considerando la recidiva ritenuta in sentenza) e sulla legittimità della sospensione dei termini per rinvii dovuti allo sciopero dei difensori e per le misure emergenziali COVID (art. 83 d.l. 18/2020 inquadrata nell'art. 159 c.p.). I motivi nuovi sulla costituzionalità del d.lgs. 150/2022 sono stati dichiarati inammissibili per difetto di valido rapporto di impugnazione. Per BALESTRA i motivi sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la valutazione probatoria attesta l'apporto dell'imputato al sodalizio e che la riqualificazione giuridica non ha violato il principio di correlazione se gli elementi essenziali erano già contestati; la pretesa riforma in pejus non sussisteva e la contestazione sulla recidiva è risultata infondata. Per LEVANTE i motivi sono stati giudicati aspecifici o generici: la Corte ha ritenuto corretta e logica la valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, ha ricordato l'onere dell'imputato di provare gli elementi per la prescrizione e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella negazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevata nella doglianza sulla motivazione; la Corte reputa le motivazioni dei giudici di merito adeguate e resistenti al sindacato di legittimità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato tra le norme contestate riguardanti la determinazione del trattamento sanzionatorio e la recidiva; la Corte non ravvisa errore nell'applicazione

  • art. 99 cod. pen.

    Usato per il calcolo degli aumenti di pena; la Corte conferma la corretta applicazione degli aumenti e la trasparenza dell'indicazione nelle sentenze di merito

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; la Corte ritiene fondata la valutazione dei giudici di merito circa l'apporto dei singoli imputati al sodalizio

  • art. 159 cod. pen.

    Inquadramento della sospensione della prescrizione: la Corte afferma che le misure emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020) rientrano nella causa di sospensione richiamata dall'art. 159

  • art. 83 d.l. 18/2020 (norme emergenziali COVID)

    Le sospensioni di termini processuali operate per pandemia sono considerate causa generale di sospensione della prescrizione e legittime se ricadono nel periodo indicato dalla norma

  • d.lgs. 150/2022

    Oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata tardivamente da LIUZZI; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi perché non sanano l'inammissibilità originaria

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte conferma che la riqualificazione è lecita se gli elementi essenziali sono stati contestati e permettono la difesa

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiesta di estensione dei motivi di ricorso ai motivi di altri imputati: la Corte nega l'estensione perché i coimputati non avevano dedotto quelle medesime doglianze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese dei ricorrenti in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel ponderare gli elementi per la pena

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è chiamata a riconsiderare il valore probatorio degli elementi di fatto: i ricorsi che esigono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili o aspecifici.
  • La recidiva ritenuta in sentenza incide sul calcolo della prescrizione anche se, nella comparazione con attenuanti, il suo effetto sia stato reso equivalente o subvalente; occorre inoltre una motivazione concreta per escluderla.
  • La riqualificazione giuridica del fatto (es. furto vs ricettazione) non viola il principio di correlazione previsto dall'art. 521 c.p.p. quando gli elementi essenziali del fatto sono già contestati nell'imputazione e consentono all'imputato di difendersi.
  • Le sospensioni dei termini processuali disposte per la pandemia COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020) vanno inquadrate come causa di sospensione ex art. 159 c.p. e sono applicabili alla prescrizione nei termini e nei limiti previsti dalla normativa emergenziale e dalla giurisprudenza costituzionale.
  • In cassazione l'onere di allegazione grava sull'imputato: per far valere la prescrizione occorre indicare e documentare elementi specifici che dimostrino una diversa data di decorrenza del termine rispetto a quella risultante dagli atti.
  • Motivi tardivi o aggiunti successivamente non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari; non è consentito usare la proposizione di nuovi motivi per spostare i termini di impugnazione.
  • La determinazione della pena resta largamente discrezionale in capo al giudice di merito: la Corte di legittimità verifica la logicità e la sufficienza della motivazione ma non sostituisce la graduazione tecnica operata dal giudice di merito, salvo eccessi macroscopici.

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