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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26385/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini finanziarie sui conti bancari del contribuente, con ripresa a tassazione di maggior reddito imponibile da lavoro autonomo per gli anni 2004 e 2005. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo giustificata una parte dei versamenti. Dopo un primo passaggio in appello e un primo intervento della Cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva accolto solo parzialmente l’appello del contribuente, considerando fiscalmente rilevanti tutti i versamenti non compresi nell’importo di euro 6.458,39, anche quelli che il contribuente qualificava come regali o somme detenute in custodia. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 384, commi 1 e 2, e 394 c.p.c., perché il giudice di rinvio si sarebbe discostato dal principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione, che limitava il nuovo esame alle sole operazioni rimaste non giustificate; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 56 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., per avere la CTR deciso nuovamente su fatti già coperti da giudicato interno, rimettendo in discussione versamenti che i precedenti gradi di merito avevano già ritenuto giustificati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi. Ha ricostruito l’assetto processuale evidenziando che il giudicato interno si era formato sulle statuizioni di merito non impugnate dall’Ufficio, e che il giudice del rinvio doveva limitarsi a riesaminare solo le rimesse bancarie non giustificate. Poiché la CTR, invece, aveva riqualificato come ricavi non dichiarati anche versamenti già ritenuti giustificati nei precedenti gradi, ha violato i limiti del giudizio di rinvio e il giudicato interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può ampliare l’oggetto del riesame oltre i limiti fissati dalla decisione rescindente

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti e il giudice sono vincolati all’oggetto definito dalla cassazione, senza poter rimettere in discussione questioni coperte dal perimetro del rinvio

  • art. 2909 c.c.

    le statuizioni non impugnate o non più controvertibili sono coperte da giudicato e non possono essere rimesse in discussione nel successivo giudizio

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario le questioni non devolute o non contestate nei modi previsti restano definite e non possono essere riesaminate in sede successiva

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle questioni devolute, senza decidere ultra o extra petita

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto e al perimetro decisorio fissati dalla Cassazione; ogni ampliamento dell’oggetto del riesame integra violazione dell’art. 384 c.p.c. e dei limiti del rinvio.
  • Se una statuizione di merito non è impugnata dalla parte interessata e l’altra parte non propone appello incidentale, su di essa si forma giudicato interno, che impedisce di rimettere in discussione i relativi accertamenti nei gradi successivi.
  • In tema di accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, il nuovo esame può riguardare solo le operazioni rimaste prive di giustificazione nei precedenti gradi, senza riesaminare versamenti già riconosciuti come non imponibili.
  • La violazione del giudicato interno e dei limiti del rinvio comporta la cassazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio e la rimessione della causa a un diverso collegio per il riesame nei soli limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveGiudicatoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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