Sentenza del 28/10/2020 n. 5927 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Ricorso contro il solo concessionario - Onere della chiamata in causa dell'ente creditore - Sussiste - Ordine di integrazione del contradditorio da parte del giudice triburtario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorso mirava a contestare atti relativi alla riscossione/coazione fiscale proposti dal concessionario; la questione principale era se, in liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il concessionario avesse l'onere di chiamare in causa l'ente creditore e se il giudice tributario potesse ordinare l'integrazione del contraddittorio con l'ente mancato
La decisione
il giudice ha ritenuto sussistente l'onere, a carico del concessionario, di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non si limitano alla regolarità/validità degli atti esecutivi; in mancanza della chiamata, il concessionario risponde delle conseguenze della lite. Inoltre è stato affermato che il giudice tributario non può supplire chiamando d'ufficio l'ente creditore con un ordine di integrazione del contraddittorio (ossia non sussiste l'ordine di integrazione a cura del giudice)
Norme richiamate
art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999
stabilisce l'onere del concessionario della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle controversie che non riguardano unicamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; la norma è interpretata come fonte dell'obbligo di coinvolgere l'ente pubblico per evitare che il concessionario risponda delle conseguenze della lite
Cass. sez. un. SENT n. 16412/2007
giurisprudenza conforme che conferma il principio secondo cui il concessionario deve chiamare l'ente creditore e che la mancata chiamata comporta responsabilità del concessionario; la sentenza di legittimità è richiamata a supporto dell'interpretazione di artt. e principi applicati
Massime di principio
- Se il ricorso riguarda questioni sostanziali relative al credito (non solo la regolarità formale degli atti esecutivi), il concessionario è obbligato a chiamare l'ente creditore; altrimenti assume il rischio processuale e le conseguenze della lite
- Il giudice tributario non può supplire chiamando d'ufficio l'ente creditore mediante un ordine di integrazione del contraddittorio: l'integrazione deve essere promossa dalle parti ove prevista dalla normativa
- Per il contribuente/ricorrente è strategico citare direttamente anche l'ente creditore quando la controversia riguarda la validità del titolo o la sussistenza del credito, per evitare questioni di legittimazione/passività
- Il concessionario, per difendersi efficacemente e non esporsi a responsabilità, deve attivare la chiamata in causa dell'ente creditore nelle controversie non meramente formali
- In casi analoghi fare riferimento all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e alla giurisprudenza delle sezioni unite (es. Cass. n. 16412/2007) per motivare l'obbligo di chiamata dell'ente e le conseguenze derivanti dalla sua omissione
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