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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 5927 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contenzioso tributario - Ricorso contro il solo concessionario - Onere della chiamata in causa dell'ente creditore - Sussiste - Ordine di integrazione del contradditorio da parte del giudice triburtario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorso mirava a contestare atti relativi alla riscossione/coazione fiscale proposti dal concessionario; la questione principale era se, in liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il concessionario avesse l'onere di chiamare in causa l'ente creditore e se il giudice tributario potesse ordinare l'integrazione del contraddittorio con l'ente mancato

La decisione

il giudice ha ritenuto sussistente l'onere, a carico del concessionario, di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non si limitano alla regolarità/validità degli atti esecutivi; in mancanza della chiamata, il concessionario risponde delle conseguenze della lite. Inoltre è stato affermato che il giudice tributario non può supplire chiamando d'ufficio l'ente creditore con un ordine di integrazione del contraddittorio (ossia non sussiste l'ordine di integrazione a cura del giudice)

Norme richiamate

  • art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999

    stabilisce l'onere del concessionario della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle controversie che non riguardano unicamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; la norma è interpretata come fonte dell'obbligo di coinvolgere l'ente pubblico per evitare che il concessionario risponda delle conseguenze della lite

  • Cass. sez. un. SENT n. 16412/2007

    giurisprudenza conforme che conferma il principio secondo cui il concessionario deve chiamare l'ente creditore e che la mancata chiamata comporta responsabilità del concessionario; la sentenza di legittimità è richiamata a supporto dell'interpretazione di artt. e principi applicati

Massime di principio

  • Se il ricorso riguarda questioni sostanziali relative al credito (non solo la regolarità formale degli atti esecutivi), il concessionario è obbligato a chiamare l'ente creditore; altrimenti assume il rischio processuale e le conseguenze della lite
  • Il giudice tributario non può supplire chiamando d'ufficio l'ente creditore mediante un ordine di integrazione del contraddittorio: l'integrazione deve essere promossa dalle parti ove prevista dalla normativa
  • Per il contribuente/ricorrente è strategico citare direttamente anche l'ente creditore quando la controversia riguarda la validità del titolo o la sussistenza del credito, per evitare questioni di legittimazione/passività
  • Il concessionario, per difendersi efficacemente e non esporsi a responsabilità, deve attivare la chiamata in causa dell'ente creditore nelle controversie non meramente formali
  • In casi analoghi fare riferimento all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 e alla giurisprudenza delle sezioni unite (es. Cass. n. 16412/2007) per motivare l'obbligo di chiamata dell'ente e le conseguenze derivanti dalla sua omissione

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