Cassazione Penale, Sentenza n. 33221/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GUP del 25.1.2024 che ha ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. perché eseguita al difensore e non all'imputato presso il domicilio eletto al momento dell'esecuzione del sequestro, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il PM deduce abnormità dell'ordinanza sostenendo che la notifica all'avvocato fiduciariamente nominato era rituale e che il GUP ha ingiunto al PM modalità di notificazione non previste per l'avviso ex art. 415-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato che l'ordinanza del GUP non costituisce atto abnorme. Ha ritenuto che il GUP, nel verificare la ritualità della notifica e nel disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per gli adempimenti conseguenti alla nullità riscontrata, abbia esercitato un potere conferitogli dall'ordinamento (regresso consentito). La Corte ha richiamato la distinzione tra regresso consentito e abnormità funzionale (quest'ultima configurabile solo quando il giudice impone al PM un adempimento che si tradurrebbe in un atto nullo rilevabile nel futuro processo o quando il giudice agisce in totale carenza di potere). Pur ricordando pronunce contrarie, la Corte ha prevalso sul filone che limita la nozione di atto abnorme e ha affermato l'obbligo dell'organo requirente di osservare il provvedimento giudiziario, anche se eventualmente viziato, salvo i rimedi ordinari.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Rilevata l'irrilevanza di un'eventuale discussione sulla ritualità della notificazione ai fini dell'abnormità; il primo comma attribuisce all'organo procedente l'onere della notifica dell'avviso e la possibilità di esecuzione mediante consegna al difensore fiduciariamente nominato, sicché la restituzione degli atti al PM per il rinnovo o per l'adempimento è compatibile con il sistema.
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la decisione del GUP non costituisca abnormità ai sensi della nozione sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 29, comma 3, d.lgs. 274/2000
Citato nella sentenza per distinguere fattispecie in cui il giudice non può rinnovare la notificazione; serviva come confronto per chiarire quando il regresso configurerebbe atto abnorme.
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni) e Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023 (El Karti)
Giurisprudenza di rango superiore richiamata per definire la nozione di abnormità: è atto abnorme solo il provvedimento giudiziario che impone al PM un adempimento concretizzante un atto nullo ovvero un regresso disposto in assenza di potere; altrimenti si è di fronte a un regresso consentito.
Altre pronunce di legittimità richiamate (es. PM c. Iodice, Amore, Spedito, Gulino, Morra, Ferrari, Zilio)
Precedenti passati in rassegna a sostegno dell'orientamento secondo cui la restituzione degli atti al PM non è di per sé atto abnorme, salvo casi in cui il giudice agisca in totale carenza di potere o imponga un adempimento che genererebbe un atto nullo.
Massime di principio
- La trasmissione o restituzione degli atti dal giudice al Pubblico Ministero disposta dopo la dichiarazione di nullità di una notificazione costituisce, di norma, un 'regresso consentito' quando il giudice esercita un potere riconosciuto dall'ordinamento e non impone al PM di compiere un atto che sarebbe inesistente o nullo.
- L'atto è qualificabile come abnorme solo se il giudice dispone un regresso in totale carenza di potere o impone al PM un adempimento che si tradurrebbe in un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo (abnormità funzionale).
- Se la notifica dell'avviso ex art. 415-bis è stata eseguita al difensore fiduciario, quella modalità è generalmente ritenuta valida; tuttavia, la questione della ritualità può essere sindacata nei gradi e con gli ordinari mezzi di impugnazione, non mediante il ricorso per abnormità salvo i casi molto ristretti previsti dalla giurisprudenza.
- Il Pubblico Ministero è tenuto, salvo i casi tassativi di abnormità funzionale, ad osservare i provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare anche se viziati, e a svolgere gli adempimenti che ne derivano; la protesta sui vizi va fatta con gli strumenti processuali ordinari.
- In pratica, per evitare contestazioni: curare la corretta modalità di notificazione (verificare l'elezione di domicilio, la designazione di difensore fiduciario e le modalità previste dalla norma), documentare l'avvenuta consegna e, se si ritiene illegittima la decisione del GUP, usare i rimedi impugnatori previsti invece di invocare di principio l'abnormità.
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