Cassazione Civile, Ordinanza n. 35565/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un professionista iscritto ad albo, sulla sola base del fatto che nell'anno considerato il reddito prodotto era inferiore a euro 5.000. Il tribunale e la corte d'appello avevano ritenuto non dovuti i contributi previdenziali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per il professionista che svolga attività abituale, ancorché non esclusiva, e che la soglia di euro 5.000 rilevi solo per l'attività autonoma occasionale, non per quella abituale. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva errato nel far discendere l'esclusione dell'obbligo dal solo basso reddito, senza accertare in fatto se l'attività fosse abituale oppure occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per il professionista iscritto ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, se il relativo reddito non è già assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000 opera invece per le attività autonome occasionali. Poiché la corte d'appello aveva escluso l'obbligo soltanto in ragione del basso reddito, senza accertare il carattere abituale o occasionale dell'attività, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
la soglia di euro 5.000 rileva per l'attività di lavoro autonomo occasionale, oltre la quale scatta l'obbligo contributivo nella Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
è richiamato come interpretazione autentica della disciplina dell'iscrizione alla Gestione separata.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
non introduce una presunzione assoluta di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata; disciplina il diverso ambito dei rapporti di collaborazione.
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
esclude dalla presunzione di continuatività alcune prestazioni professionali, ma non consente di dedurre una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in presenza di un'attività libero-professionale svolta con carattere di abitualità, anche se non esclusiva, quando il reddito non sia già coperto da contribuzione presso la cassa professionale di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000 non è il criterio decisivo per distinguere tra professione abituale e non abituale: essa rileva per le attività autonome occasionali, non per le attività già qualificate come abituali.
- L'abitualità deve essere accertata in fatto con una valutazione complessiva di indizi e presunzioni semplici, quali l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione dei mezzi professionali; il solo ammontare del reddito non può trasformarsi in criterio esclusivo o automatico.
- Le disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 in materia di collaborazioni e prestazioni professionali non consentono di ricavare una presunzione legale assoluta di abitualità ai fini dell'iscrizione previdenziale alla Gestione separata.
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