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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS13022 del 14/09/2026

BRAUN EPILATORE - CLAIM SUI RISULTATI

AGCMPS13022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento ha riguardato le comunicazioni promozionali diffuse da Procter & Gamble S.r.l. dal marzo 2024 per l’epilatore a luce pulsata Braun Skin i-expert. L’AGCM ha contestato in via istruttoria claim sulla pelle liscia e sulla riduzione dei peli per due anni, sui risultati dalla prima seduta e sulla sicurezza, nonché l’insufficiente evidenza di regimi d’uso, compatibilità, avvertenze e controindicazioni. L’Autorità ha ritenuto idonei gli impegni presentati da P&G, li ha resi obbligatori e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione e senza irrogare una sanzione per la pratica. L’inottemperanza agli impegni può comportare una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro.

P&G: claim su efficacia, durata e sicurezza dell’epilatore Braun Skin i-expert; impegni accolti e procedimento chiuso senza accertare l’infrazione.

Claim sulla durata, efficacia e sicurezza dell’epilatore Braun Skin i-expert

Il procedimento PS13022 ha riguardato le comunicazioni promozionali di Procter & Gamble S.r.l. (P&G) relative all’epilatore a luce pulsata Braun Skin i-expert. L’AGCM ha valutato possibili profili ingannevoli e omissivi nei messaggi sulla durata dei risultati, sull’efficacia del trattamento e sui rischi connessi all’utilizzo; ha poi accolto gli impegni del professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione.

Professionista e origine del procedimento

P&G commercializza prodotti per la cura della persona, della casa e della salute, inclusi prodotti elettrici ed elettronici. L’istruttoria è stata avviata l’11 febbraio 2026 e ha esaminato messaggi diffusi dal marzo 2024, in occasione dell’immissione sul mercato italiano del prodotto.

I messaggi erano veicolati attraverso spot televisivi e video online, la pagina web dedicata, social media e influencer, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale. Nel corso del procedimento P&G ha presentato una memoria difensiva e risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità, quindi ha proposto impegni il 27 marzo 2026, integrati il 2 aprile e il 29 maggio 2026.

Condotte e messaggi esaminati

La contestazione riguardava claim che potevano indurre i consumatori a ritenere garantiti risultati di lunga durata e una specifica efficacia del trattamento, nonché a sottovalutare i limiti e i rischi d’uso. Tra i messaggi esaminati figuravano:

  • «Goditi due anni libera da peli e dalla depilazione», «Goditi la libertà di due anni di pelle liscia» e «Ottieni due anni di pelle liscia»;
  • «riduzione del 94% dei peli anche dopo due anni»;
  • «Risultati visibili dalla 1° seduta»;
  • «epilazione sempre sicura».

La comunicazione indicava che l’efficacia poteva variare da persona a persona in base alla tipologia di pelle e che i risultati dipendevano dal rispetto del programma consigliato. L’istruttoria ha riguardato anche l’adeguatezza delle informazioni sui regimi di trattamento, sulla compatibilità del dispositivo con colore della pelle e dei peli e sulle avvertenze, controindicazioni e possibili effetti collaterali.

Impegni presentati e valutazione dell’Autorità

P&G si è impegnata a modificare in modo sostanziale i messaggi promozionali e a introdurre misure informative aggiuntive. In particolare:

  • sostituirà i claim che promettevano due anni di pelle liscia o di libertà dalla depilazione con «(Goditi un’)epilazione a lunga durata, comodamente da casa*»;
  • abbinerà al nuovo claim il disclaimer «*Verifica regimi d’uso, compatibilità con colore di pelle e peli, avvertenze e controindicazioni su […]», rinviando tramite link cliccabile o QR code alle informazioni online;
  • rinuncerà ai claim «Riduzione del 94% dei peli anche dopo 2 anni», «epilazione sempre sicura» e «risultati visibili dalla 1° seduta»;
  • inserirà nei materiali promozionali un riferimento alla necessità di verificare avvertenze e controindicazioni e realizzerà una pagina informativa dedicata ai consumatori italiani;
  • prorogherà di sei mesi, fino al 31 dicembre 2026, l’iniziativa «100 giorni di garanzia sul rimborso», inizialmente prevista dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026;
  • lancerà una campagna educativa sulla tecnologia IPL e sull’uso del prodotto, anche attraverso i canali social di P&G.

La pagina informativa dovrà contenere informazioni sulla tecnologia IPL, una guida per verificare la compatibilità del tono della pelle e del colore dei peli e indicazioni generali sull’utilizzo, sui possibili regimi di trattamento, sulle avvertenze e sulle controindicazioni.

L’AGCM ha considerato gli impegni idonei a sanare i possibili profili di illegittimità sottoposti a istruttoria. In particolare, ha rilevato che la nuova formulazione elimina la promessa specifica di efficacia per due anni, pur conservando un riferimento all’epilazione a lunga durata, e che il disclaimer e le pagine informative migliorano l’accessibilità delle informazioni su compatibilità e sicurezza. La rimozione degli altri claim contestati e le ulteriori misure, compresi garanzia e campagna educativa, completano la proposta.

Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il parere AGCOM, richiesto il 13 luglio 2026 e pervenuto il 7 agosto 2026, si è limitato all’idoneità dei mezzi di comunicazione utilizzati a incidere sulla diffusione della pratica. Con delibera n. 208/26/CONS del 29 luglio 2026, AGCOM ha ritenuto che televisione e Internet fossero strumenti idonei a influenzare significativamente i consumatori e ad amplificare l’eventuale ingannevolezza o scorrettezza dei messaggi.

Tempi di attuazione e monitoraggio

La maggior parte delle misure deve essere realizzata entro quattro settimane dalla ricezione della comunicazione di accettazione degli impegni: revisione e diffusione dei contenuti digitali, realizzazione della pagina informativa, proroga della garanzia e lancio della campagna educativa. Entro lo stesso termine P&G deve rimuovere i contenuti digitali recanti i claim contestati dai propri profili social e dai marketplace Amazon e MediaWorld, nonché dai profili degli influencer ingaggiati durante il periodo interessato.

La versione italiana del sito deve essere aggiornata entro un mese dalla ricezione del provvedimento. Per i contenuti degli influencer, l’attuazione dell’impegno coincide con l’invio del brief ai soggetti già ingaggiati; la diffusione della campagna è programmata tra settembre e dicembre 2026. La rimozione dei materiali contestati dai punti vendita e la distribuzione dei nuovi materiali devono avvenire entro 120 giorni, tenuto conto delle esigenze di stampa, logistica e coordinamento con i rivenditori. Completate le misure, P&G deve trasmettere all’Autorità una relazione dettagliata; la delibera richiede che la relazione sia presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Esito e conseguenze

Con provvedimento n. 32056 del 14 settembre 2026, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento sulle procedure istruttorie, e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione. Non è stata quindi irrogata una sanzione per la pratica esaminata.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento può essere riaperto d’ufficio se P&G non attua gli impegni, se mutano i fatti rilevanti o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di inottemperanza alla delibera, l’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro; in caso di reiterata inottemperanza l’Autorità può sospendere l’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Punti principali

Pratica esaminata

Dal marzo 2024 P&G ha diffuso, tramite televisione, video online, sito web, social media e influencer, materiali nei punti vendita e affissioni, claim relativi alla durata e all’efficacia dell’epilatore Braun Skin i-expert e alla sua sicurezza. Il procedimento ha riguardato anche la chiarezza delle informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali.

Claim contestati

Tra i messaggi esaminati figuravano «Goditi due anni libera da peli e dalla depilazione», «2 anni di pelle liscia», «riduzione del 94% dei peli anche dopo due anni», «Risultati visibili dalla 1° seduta» ed «epilazione sempre sicura». La comunicazione indicava che l’efficacia poteva variare da persona a persona e dipendeva dal rispetto del programma consigliato.

Impegni accolti

P&G sostituirà i claim biennali con «(Goditi un’)epilazione a lunga durata, comodamente da casa*», accompagnato da un rinvio alle informazioni su regimi d’uso, compatibilità, avvertenze e controindicazioni. Eliminerà inoltre i claim sulla riduzione del 94% dopo due anni, sulla sicurezza assoluta e sui risultati dalla prima seduta; realizzerà una pagina informativa accessibile tramite link o QR code; prorogherà di sei mesi la garanzia «100 giorni di garanzia sul rimborso» e lancerà una campagna educativa sulla tecnologia IPL.

Tempi e obblighi di attuazione

La maggior parte delle misure, inclusi aggiornamento dei contenuti digitali, pagina informativa, proroga della garanzia e campagna educativa, deve essere attuata entro quattro settimane dalla ricezione del provvedimento di accettazione. La versione italiana del sito deve essere aggiornata entro un mese; i materiali nei punti vendita devono essere sostituiti e ritirati entro 120 giorni. I contenuti degli influencer sono programmati tra settembre e dicembre 2026. P&G deve trasmettere all’Autorità una relazione dettagliata sull’attuazione entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera.

Esito e conseguenze dell’inottemperanza

Gli impegni sono stati resi obbligatori ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione. L’AGCM può riaprire il procedimento in caso di mancata attuazione, mutamento della situazione di fatto o informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di inottemperanza alla delibera è prevista una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro; in caso di reiterazione può essere disposta la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni.

Come è indicizzato

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