Provvedimento AGCM PS13158 del 31/08/2026
VOLOTEA –PROMESSA DI FAIR TRAVEL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esteso il procedimento PS13158 avviato nei confronti di Volotea S.L. per la politica «Promessa di Fair Travel», che consentiva di applicare, dopo l’acquisto e prima della partenza, adeguamenti al prezzo del biglietto in funzione dei costi del carburante. L’indagine comprende ora anche le prenotazioni effettuate dal 16 marzo al 9 giugno 2026 attraverso i canali in lingua italiana, comprese quelle per voli senza origine o destinazione in Italia, e la possibile vessatorietà dell’articolo 4.9 delle Condizioni di trasporto. L’Autorità ipotizza possibili violazioni degli artt. 20, 21, 22, 24, 25 e 33, comma 1, del Codice del consumo. Il provvedimento è un avviso di estensione oggettiva: non contiene una decisione finale né una sanzione.
AGCM estende l’istruttoria su Volotea per la Promessa di Fair Travel e la clausola di adeguamento del prezzo del carburante; non è ancora intervenuto un accertamento finale.
Volotea: adeguamento post-vendita del prezzo dei biglietti aerei
L’AGCM ha esteso sotto il profilo oggettivo il procedimento PS13158 avviato nei confronti di Volotea S.L., compagnia attiva nel trasporto aereo di passeggeri. L’indagine riguarda la «Promessa di Fair Travel» (PFT) e la clausola contrattuale che disciplinava gli adeguamenti del prezzo per variazioni del costo del carburante; non è ancora intervenuta una decisione definitiva sulla scorrettezza.
Procedimento e condotta esaminata
Il procedimento è stato avviato il 4 giugno 2026 in relazione alla PFT, applicata dal 16 marzo 2026. La politica consentiva a Volotea di applicare, dopo l’acquisto del biglietto e sette giorni prima della partenza, un adeguamento del prezzo per far fronte al rincaro del carburante conseguente agli eventi bellici in Medio Oriente.
L’AGCM intende verificare se la presentazione del prezzo al momento dell’acquisto, nonostante la possibilità di una successiva variazione, fosse ingannevole o incompleta e idonea a influenzare la scelta del volo. È inoltre oggetto di valutazione l’eventuale indebito condizionamento esercitato sul passeggero vicino alla partenza, posto di fronte all’alternativa tra pagare il supplemento e riprogrammare il viaggio.
Estensione dell’ambito dell’indagine
Con comunicazione del 16 luglio 2026, l’istruttoria è stata estesa a tutte le prenotazioni acquistate dal 16 marzo al 9 giugno 2026 tramite i canali destinati al mercato italiano: il sito www.volotea.com/it e l’app in lingua italiana. L’ambito comprende anche i voli acquistati da consumatori per viaggi da e verso destinazioni estere, senza un punto di origine o destinazione in Italia.
Clausola 4.9 e possibile vessatorietà
L’estensione riguarda anche l’articolo 4.9 delle Condizioni di trasporto, rubricato «Adeguamento del prezzo del carburante». La clausola prevedeva che, in caso di variazioni straordinarie dei prezzi del carburante sui mercati energetici internazionali, Volotea potesse applicare un adeguamento limitato e temporaneo al prezzo del biglietto prima della partenza. L’adeguamento avrebbe dovuto seguire metodologia, soglie e limiti pubblicati sul sito; il passeggero sarebbe stato informato della metodologia durante la prenotazione, mentre l’importo esatto sarebbe stato comunicato prima della partenza. Completando l’acquisto, il passeggero avrebbe accettato l’eventuale addebito o rimborso sullo stesso metodo di pagamento utilizzato.
Secondo l’ipotesi dell’Autorità, la clausola attribuiva al professionista una facoltà generale di modificare unilateralmente il prezzo dopo la conclusione dell’acquisto, senza rendere determinabili per il consumatore l’importo dell’adeguamento né gli indici utilizzati per calcolare la variazione. Tale assetto potrebbe determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali, in possibile violazione dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo. L’AGCM rileva inoltre un possibile contrasto con l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Quadro normativo e qualificazione ipotizzata
Per la PFT, il procedimento mira ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, relativi alle pratiche commerciali scorrette, alle condotte ingannevoli e aggressive. Per la clausola 4.9 è contestata in via ipotetica la vessatorietà ai sensi dell’art. 33, comma 1. L’avviso non dichiara accertate tali violazioni: si tratta di profili sottoposti a istruttoria.
Misure cautelari e cessazione della pratica
Il 23 giugno 2026 l’Autorità ha adottato un provvedimento cautelare, pubblicato sul Bollettino n. 27/2026. In ottemperanza, Volotea ha sospeso le richieste di pagamento degli adeguamenti PFT per i passeggeri che avevano prenotato tramite la pagina italiana del sito dal 16 marzo al 9 giugno 2026. La società aveva comunicato il 12 giugno 2026 di aver interrotto l’applicazione della PFT alle prenotazioni effettuate dal 10 giugno, pur continuando ad applicarla a quelle precedenti comprese nel periodo interessato. Dal 26 giugno 2026 la clausola 4.9 è stata espunta dalle Condizioni di trasporto e il sito italiano è stato modificato eliminando i riferimenti alla PFT.
Fasi successive ed esito
L’AGCM ha annunciato l’avvio, nei termini previsti dall’art. 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie, della consultazione pubblica di cui all’art. 37-bis, comma 1, del Codice del consumo. I soggetti interessati possono presentare istanza di intervento secondo l’art. 11 del Regolamento. Il provvedimento in esame estende l’istruttoria e non contiene né un accertamento finale né l’irrogazione di sanzioni.
Punti principali
Pratica e periodo interessato
La PFT, applicata dal 16 marzo 2026, riservava a Volotea la possibilità di modificare il prezzo del biglietto dopo l’acquisto, con comunicazione dell’adeguamento sette giorni prima della partenza, in relazione al rincaro del carburante. L’estensione riguarda gli acquisti effettuati dal 16 marzo al 9 giugno 2026 tramite il sito italiano o l’app in lingua italiana, anche per voli da e verso destinazioni estere.
Profili di possibile scorrettezza
L’Autorità ritiene da verificare se il prezzo mostrato al momento dell’acquisto fosse un’informazione ingannevole o incompleta e se, a ridosso della partenza, la scelta tra pagare il supplemento e riprogrammare il viaggio potesse esercitare un indebito condizionamento sui passeggeri. Sono richiamati gli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.
Clausola contrattuale e vessatorietà
Il procedimento è stato esteso alla clausola 4.9 delle Condizioni di trasporto, che contemplava adeguamenti temporanei per variazioni straordinarie dei prezzi del carburante. Secondo l’ipotesi contestata, la clausola lasciava indeterminati sia l’importo sia gli indici e i criteri per calcolare la variazione, attribuendo a Volotea un potere unilaterale di modifica del prezzo e determinando un significativo squilibrio contrattuale, in possibile contrasto con l’art. 33, comma 1, del Codice del consumo e con l’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Misure cautelari già adottate
In ottemperanza al provvedimento cautelare del 23 giugno 2026, Volotea ha sospeso le richieste di pagamento degli adeguamenti PFT per le prenotazioni effettuate tramite il sito italiano nel periodo dal 16 marzo al 9 giugno 2026. La società aveva inoltre interrotto la PFT per le nuove prenotazioni dal 10 giugno 2026; dal 26 giugno 2026 ha espunto la clausola 4.9 e rimosso dal sito italiano i riferimenti alla PFT.
Stato del procedimento e partecipazione
Il procedimento principale è stato avviato il 4 giugno 2026 e ampliato oggettivamente il 16 luglio 2026. L’Autorità ha indicato che sarà avviata la consultazione pubblica prevista dall’art. 37-bis, comma 1, del Codice del consumo. I soggetti interessati possono intervenire secondo le modalità e i requisiti dell’art. 11 del Regolamento sulle procedure istruttorie.
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