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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02456/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena per uno degli imputati e confermato la pena per l'altro in relazione al reato di furto in abitazione aggravato in concorso. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo con un unico motivo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sulla loro responsabilità penale. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e risultavano generiche e aspecifiche, quindi non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    motivi non deducibili in questa sede di legittimità; motivi del tutto generici ed aspecifici

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici o comunque non consentiti nel giudizio di legittimità perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'esonero dal versamento alla Cassa delle ammende in mancanza di ragioni particolari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si risolva in una generica contestazione della motivazione di merito senza indicare specificamente gli errori di fatto o di diritto e senza misurarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La manifesta illogicità della motivazione non può essere dedotta in modo astratto o assertivo: il ricorrente deve evidenziare puntualmente il vizio e dimostrare perché la motivazione sia incoerente o insufficiente nel caso concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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