Sentenza del 29/01/2021 n. 2072 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia sulle richieste di rimborso IRAP per il 1998 e 1999. In primo grado il rimborso era stato accolto; la C.T.R. ha riformato ritenendo l'istanza di rimborso incompleta perché non rappresentava con esattezza l'intera posizione reddituale del contribuente, omettendo di precisare che l'IRAP era anche determinata da un'attività d'impresa ulteriore rispetto a quella professionale di geometra (attività di agente di commercio). In Cassazione il contribuente contestava, tra l'altro, omissione di pronuncia su eccezione di violazione dell'art.57 D.Lgs. 546/1992 (divieto di "nova"), difetto di motivazione e falsa applicazione dell'art.2 D.Lgs. 446/1997 relativamente alla qualificazione ai fini IRAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha statuuto che l'eccezione dell'Amministrazione sull'incompletezza dell'istanza costituisce una mera difesa (non un "novum") e può essere sollevata anche in sede di appello; pertanto non c'è violazione dell'art.57 D.Lgs. 546/1992. La C.T.R. ha legittimamente ritenuto preclusivo l'incompletezza dell'istanza di rimborso e ha correttamente evitato di entrare nel merito sull'esistenza di un'autonoma organizzazione per l'attività di agente di commercio. I motivi di cassazione relativi a difetto di motivazione e falsa applicazione della normativa IRAP sono stati ritenuti inconferenti rispetto alla ratio della decisione e quindi inammissibili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57
Il divieto dei "nova" in appello non si estende alle mere difese o eccezioni improprie; l'Amministrazione finanziaria può sollevare in appello rilievi attinenti all'originario thema decidendum (insussistenza dei presupposti del tributo), pertanto l'eccezione di incompletezza dell'istanza di rimborso può essere proposta anche in appello.
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2
La norma definisce ambito soggettivo e presupposti IRAP; tuttavia la Corte ha ritenuto che eventuale errata qualificazione o valutazione dell'autonoma organizzazione non poteva essere esaminata perché la C.T.R. ha deciso la causa sulla base dell'incompletezza formale dell'istanza di rimborso, assorbendo il merito.
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiamato nel ricorso per omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché l'eccezione sollevata dall'Ufficio era una difesa ammissibile in appello e dunque non richiedeva una specifica pronuncia come nuovo fatto.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1 (n.3, n.4, n.5)
Gli stessi articoli sono richiamati come motivi di cassazione (falsa applicazione di legge, omessa pronuncia, difetto di motivazione), ma la Corte li ha ritenuti infondati o inconferenti rispetto alla motivazione decisoria della C.T.R., che aveva deciso sul vizio formale dell'istanza.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art.13 per ricorsi incidentali o connessi.
Massime di principio
- Nelle istanze di rimborso tributario il contribuente ha l'onere di rappresentare compiutamente e con precisione l'intera propria posizione reddituale: un'istanza lacunosa può precludere l'esame del merito.
- L'Amministrazione finanziaria può sollevare in appello difese che evidenziano vizi o incompletezze dell'istanza originaria; tali rilievi non sono automaticamente "nova" preclusi dall'art.57 D.Lgs. 546/1992 se attengono al tema originario della decisione (sussistenza o meno dei presupposti impositivi).
- Se il giudice di merito decide la controversia sulla base di un vizio procedurale o formale dell'istanza (es. incompletezza), non è obbligato a entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. esistenza di autonoma organizzazione); le doglianze sulla valutazione del merito possono risultare allora inconferenti.
- Quando l'oggetto del rimborso coinvolge più componenti di reddito o attività diverse, il contribuente deve esplicitare come i redditi si compongono e se condividono la stessa organizzazione imprenditoriale, allegando documentazione idonea già nella fase amministrativa e nel ricorso giudiziale.
- In fase di appello chiari rilievi di incompletezza o incongruenza dell'istanza possono essere efficaci contro la pretesa del contribuente; per evitare ciò è opportuno completare l'istanza di rimborso e fornire prove probatorie fin dall'origine.
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