Sentenza n. 15948/2026 - Roma, Sezione 2
Per l'accertamento - previa tutela cautelare – dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e concludere il relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per depositare la domanda di visto per motivi di studio e di conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata e l'ordine di fissare un appuntamento per depositare la domanda di visto per motivi di studio, nonché di istruire e concludere il relativo procedimento. L'interesse riguardava l'iscrizione universitaria per l'anno accademico 2025/2026. L'Amministrazione ha eccepito che le pretese erano state soddisfatte o comunque non erano ammissibili.
La decisione
La domanda relativa alla fissazione dell'appuntamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione ne ha dimostrato la fissazione nelle more del giudizio. La domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è stata dichiarata inammissibile: al momento della proposizione del ricorso il termine procedimentale non era decorso e la domanda di visto non era stata ancora depositata, essendo stata presentata soltanto all'appuntamento fissato durante il giudizio. Il TAR ha inoltre rilevato che l'anno accademico 2025/2026 era ormai trascorso e che, in mancanza di ulteriori elementi, anche per tale ragione era venuto meno l'interesse al ricorso. Spese compensate per reciproca soccombenza, considerato che l'appuntamento è stato fissato dall'Amministrazione solo durante il giudizio.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
ai sensi dell’art. 31 c.p.a., 1° comma, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere solo “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge”
L'azione avverso il silenzio per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere è proponibile solo dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento; non era quindi ammissibile chiedere la conclusione dell'istruttoria di una domanda di visto non ancora depositata.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diretta a ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento presuppone che sia decorso il relativo termine; se la domanda amministrativa non è stata ancora presentata, il termine per la sua istruttoria non può risultare scaduto.
- La domanda volta a ottenere un appuntamento presso un'amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'appuntamento viene effettivamente fissato.
Come è indicizzato
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