Sentenza n. 1294/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per l'attribuzione di quattro autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, nonché gli atti di approvazione e la relazione istruttoria conclusiva
Esito
Favorevole al ricorrente (concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata dal Comune, sostenendo che gli fosse stato erroneamente attribuito il punteggio di 20,20 punti anziché 26,02 punti. Da tale erronea valutazione sarebbe derivato il collocamento al quarto posto, anziché al secondo posto, della graduatoria relativa alle persone fisiche, con conseguente mancata attribuzione dell'autorizzazione. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una determinazione di rettifica della graduatoria, collocando il ricorrente al secondo posto e riconoscendogli la qualità di vincitore, sebbene con il punteggio di 25,27 punti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso fosse stato pienamente soddisfatto dalla rettifica della graduatoria adottata dal Comune nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato il riconoscimento da parte dell'amministrazione della fondatezza della pretesa del ricorrente. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e dato avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché, a seguito della rettifica della graduatoria, l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente è stato integralmente soddisfatto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione, anche se il nuovo provvedimento attribuisce un punteggio diverso da quello richiesto, purché produca il risultato utile oggetto della domanda.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adozione di un provvedimento amministrativo satisfattivo, le spese di giudizio possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza originaria della pretesa e il comportamento processuale dell'amministrazione.
- La rettifica in autotutela della graduatoria concorsuale che riconosca al candidato la posizione utile richiesta e la qualità di vincitore soddisfa l'interesse al ricorso e rende improcedente ogni ulteriore pronuncia sull'annullamento della graduatoria originaria.
Come è indicizzato
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