Cassazione Civile, Ordinanza n. 19146/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’istanza congiunta delle parti, depositata in corso di giudizio, con cui era stata rappresentata la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento dei dazi dovuti e per la definizione agevolata delle sanzioni. Di conseguenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la natura congiunta dell’istanza.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, operante nel commercio all’ingrosso di calzature e articoli sportivi, aveva impugnato quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi a bollette di importazione del 2009. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini doganali, importi qualificati dalla contribuente come servizi infragruppo corrisposti alla controllante tedesca, ritenendoli invece diritti di confine/royalties da includere nel valore di transazione della merce importata da terzi produttori. Dopo una prima fase favorevole alla società e una precedente cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che il pagamento dei diritti di licenza costituiva una condizione della vendita. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, ma dal testo esaminato non emerge il contenuto analitico dei singoli motivi, poiché il giudizio si è definito per cessazione della materia del contendere prima dell’esame nel merito.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
non emergente dal testo
art. 360 c.p.c.
non emergente dal testo
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti rappresentano che il rapporto controverso si è definito per effetto del pagamento del dovuto e della definizione agevolata delle sanzioni, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- L’istanza congiunta di cessazione della materia del contendere costituisce presupposto idoneo a definire il processo, con conseguente compensazione delle spese quando la definizione sia frutto di iniziativa concorde delle parti.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non si forma una decisione nel merito sui motivi di ricorso, che restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18990/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18991/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18999/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2024 del 11/07/2024
- ordinanza_civile · 11 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19010/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →