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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46775/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p.), deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge: contestano l'attendibilità della persona offesa, l'assenza dell'arma, la lieve entità della lesione, la mancata individuazione del movente, la presunta inidoneità e non univocità degli atti a integrare il tentativo, la mancata ricognizione del contributo causale di Ranieri (art. 110 c.p.), la contestazione della recidiva per Procopio (art. 99 c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha respinto le censure. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'attendibilità della persona offesa (anche integrata da dichiarazioni degli operanti e dai consulenti), l'idoneità e l'univocità degli atti (uso di ascia/coltello, colpi reiterati e agguato) e la sussistenza del dolo, almeno in forma diretta/alternativa. Ha altresì confermato il contributo causale di Ranieri (aver attirato e distratto la vittima) e la legittimità del riconoscimento della recidiva per Procopio; ha dichiarato infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche ritenendo la motivazione di merito congrua. Pertanto le condanne rimangono: Procopio Franco anni 9 di reclusione (recidiva) e Ranieri Francesco anni 7 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Disciplina il tentativo: richiede elemento soggettivo e oggettivo; l'elemento oggettivo implica valutazione dell'idoneità e dell'univocità degli atti ex ante (possibilità che l'evento si realizzasse e direzione non equivoca degli atti).

  • art. 575 c.p.

    Norma sull'omicidio (applicata nella forma tentata insieme all'art. 56) e riferimento per la qualificazione dell'azione come tentativo di omicidio.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa, se adeguatamente verificate e motivate, possono costituire base esclusiva per la condanna, con un controllo ancor più penetrante rispetto alle dichiarazioni ordinarie di teste.

  • art. 110 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato: la responsabilità concorsuale può derivare anche da atti di agevolazione o cooperazione (es. attirare e distrarre la vittima) che abbiano efficacia causale nella commissione del reato.

  • art. 99 c.p.

    Regola la recidiva come circostanza aggravante; la Corte ritiene irrilevante la mancata specifica contestazione in appello per la cassazione e comunque ritiene motivata l'applicazione per la 'pessima biografia penale' di Procopio.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Limita le censure in cassazione a quelle specificamente dedotte in appello; doglianze sollevate per la prima volta in cassazione possono risultare inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 132 e 133 c.p.

    Presupposti per la determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione della pena e nella valutazione delle circostanze, sindacabile in cassazione solo nei limiti di motivazione e di legge.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la loro sussistenza è valutazione di fatto del giudice di merito e può essere esclusa con motivazione congrua; la Cassazione non riforma la valutazione discrezionale se correttamente motivata.

  • art. 49 c.p.

    Riferimento al reato impossibile e alla nozione di idoneità: per escludere il tentativo per inidoneità, è necessario che l'evento fosse oggettivamente impossibile; l'idoneità si giudica ex ante in rapporto alle condizioni prevedibili.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna purché la loro attendibilità e credibilità siano verificate in modo penetrante e motivate dal giudice.
  • L'assenza dell'arma o la scarsa lesività della ferita non escludono il tentato omicidio: rilevano le modalità, i mezzi usati e la possibilità ex ante che l'evento morte si verificasse.
  • Per il delitto tentato occorre valutare ex ante l'idoneità e l'univocità degli atti; si guarda alla direzione non equivoca dell'azione e non a giudizi di probabilità ex post.
  • Il dolo nel tentato omicidio può essere riconosciuto anche come dolo diretto di tipo alternativo; la distinzione dal dolo eventuale si basa sulle manifestazioni esteriori e sugli indicatori concreti (sede colpi, arma, modalità).
  • La responsabilità concorrente (art. 110 c.p.) può derivare da ruoli apparentemente 'di supporto' come attirare o distrarre la vittima, se tali comportamenti hanno contributo causale effettivo.
  • Questioni processuali rilevanti (es. recidiva, nuove doglianze) vanno tempestivamente dedotte in appello: in cassazione sono inammissibili le censure sollevate per la prima volta senza la dovuta specificità.
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.

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