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Sentenza

Sentenza n. 1389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09006/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso contro le comunicazioni di attribuzione delle quote di riferimento individuali e le conseguenti richieste di pagamento dei prelievi supplementari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione agricola)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola sosteneva che l'annullamento, con una precedente sentenza del Consiglio di Stato, dei provvedimenti relativi alle originarie quote di riferimento individuali e agli importi dei prelievi supplementari avesse determinato la nullità, per effetto caducante, di tutte le successive attribuzioni di quota, considerate meri aggiornamenti, nonché delle conseguenti richieste di pagamento e iscrizioni nei registri debitori. Con l'appello deduceva: erronea valutazione della concretezza della lesione; erronea individuazione degli atti impugnati; erronea esclusione di una specifica posizione di vantaggio e del diritto violato; erronea declaratoria di inammissibilità dell'azione di accertamento; omessa valutazione delle proprie difese e violazione del contraddittorio, anche con riferimento a una memoria di replica dell'amministrazione; erronea compensazione delle spese. Invocava inoltre il diritto dell'Unione europea, la nullità caducante e l'effetto delle precedenti decisioni giurisdizionali sulle successive campagne lattiere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. In via prioritaria ha esaminato la domanda di accertamento della nullità e ha ritenuto pacificamente insussistente il requisito della residualità, richiesto dall'Adunanza plenaria n. 15/2011: le verifiche sul rispetto della quota annuale e le conseguenti richieste di prelievo supplementare si riferiscono a ciascuna distinta campagna lattiera e sono contenute in specifici atti impugnabili dinanzi al giudice amministrativo entro i termini decadenziali. La domanda generica riferita a tutti i QRI dal 1998 in poi eludeva quindi il termine di impugnazione previsto dall'art. 29 c.p.a. Gli ulteriori motivi sono stati respinti. La precedente sentenza n. 7716/2019 produceva effetti limitati agli atti oggetto di quel giudizio e non comportava automaticamente la caducazione degli atti relativi alle campagne successive. La violazione del diritto dell'Unione determina, in questi casi, annullabilità e non nullità dell'atto, con necessità di tempestiva impugnazione. L'effetto caducante richiede un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, che non sussiste tra imputazioni relative a campagne lattiere distinte, le quali implicano autonome verifiche e valutazioni. È stata inoltre ritenuta priva di pregio la censura relativa alla memoria di replica, poiché il profilo di inammissibilità era rilevabile d'ufficio e non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio. La censura sulle spese di primo grado è stata giudicata perplessa. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Gli atti amministrativi lesivi devono essere impugnati entro il termine decadenziale; l'azione di accertamento non può essere utilizzata per eludere tale termine quando esistano specifici atti impugnabili.

  • art. 73 c.p.a.

    La disciplina delle memorie di replica riguarda il contraddittorio processuale; nel caso concreto, l'eventuale questione relativa alla replica non incideva sulla decisione, fondata su un profilo di inammissibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 1, comma 525, l. n. 228/2012

    La disposizione, mediante il rinvio alla disciplina della riscossione, è richiamata in relazione al regime delle quote latte e delle cartelle di pagamento.

  • d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale disciplina della riscossione applicabile alle quote latte in forza dell'art. 1, comma 525, l. n. 228/2012.

  • Adunanza plenaria n. 15/2011

    interesse concreto e attuale; assenza di altri rimedi processuali

    L'azione di accertamento nel processo amministrativo è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale e quando non siano disponibili altri rimedi processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'azione di accertamento della nullità è ammissibile soltanto quando sussistano un interesse concreto e attuale e l'assenza di altri rimedi processuali; essa non può essere impiegata per aggirare il termine decadenziale previsto per l'impugnazione di specifici provvedimenti lesivi.
  • Quando la determinazione del debito amministrativo dipende da verifiche autonome riferite a periodi o campagne distinti, ciascuna richiesta di pagamento costituisce un atto autonomamente contestabile nei termini, senza che l'annullamento di un precedente atto produca automaticamente effetti sulle determinazioni successive.
  • La contrarietà di un provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione europea integra, di regola, un vizio di violazione di legge che comporta l'annullabilità dell'atto, non la sua nullità; il vizio deve essere fatto valere mediante tempestiva azione di annullamento, salvo l'esercizio dell'autotutela.
  • L'effetto caducante sugli atti successivi presuppone un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel quale l'atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello precedente senza nuove valutazioni degli interessi coinvolti; tale effetto non opera tra atti relativi a campagne o periodi distinti e autonomamente valutati.
  • Gli effetti di una sentenza di annullamento sono circoscritti agli atti oggetto del giudizio e non si estendono automaticamente a provvedimenti successivi non impugnati, anche se collegati alla medesima attività amministrativa generale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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