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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22223/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il trattenimento, ex art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., di una missiva inviata da Giuseppe Graviano alla moglie mentre il detenuto era sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis. Il ricorrente proponeva due motivi: (1) nullità della decisione per mancato avviso al difensore di fiducia (Avv. Mario Muraro) della fissazione dell'udienza camerale; (2) omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il provvedimento si limitava a congetture e non indicava ragioni concrete a giustificazione della compressione di diritti costituzionali

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il ricorrente non ha dimostrato la formale nomina del difensore di fiducia con riferimento specifico al procedimento di reclamo, non ha contestato l'assistenza in udienza di un difensore d'ufficio né ha fatto valere il difetto di avviso prima della decisione (si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio non proponibile per la prima volta in cassazione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento adeguata: il Tribunale aveva indicato elementi concreti — il carattere fortemente criptico della missiva, ambiguità nella redazione, affastellamento confuso di argomenti, riferimenti a soggetti non identificabili e la possibilità che il testo contenesse suggerimenti o direttive decodificabili solo da soggetti in grado di interpretarli — che giustificano il non inoltro in funzione di tutela dell'ordine pubblico e del fine del regime 41-bis. Per tali ragioni le doglianze sono state considerate manifestamente infondate. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 21 aprile 2022.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 18-ter, comma 5

    Consente il trattenimento/non inoltro di corrispondenza quando sussistono ragioni di sicurezza e controllo connesse al regime detentivo; autorizza misure nei confronti di missive potenzialmente pericolose per l'ordine o la sicurezza

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Istituisce un regime detentivo speciale finalizzato a recidere i legami criminali dell'interno; comporta un controllo più stringente della corrispondenza e la possibilità di non inoltrare comunicazioni che possano veicolare istruzioni, messaggi criptici o mantenere collegamenti illeciti

  • Cass. Sez. 1, n. 12059 del 04/03/2015 (Schiavone)

    Stabilisce che l'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere dedotta prima della decisione; se non è fatta valere tempestivamente non può essere sollevata per la prima volta in cassazione

  • Cass. Sez. 5, n. 324521 del 22/02/2019 (Falsone) e Cass. Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018 (Falsone)

    Affermano che la decisione di non inoltro della corrispondenza sotto 41-bis richiede una motivazione, anche sintetica, con elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo sia quello che appare dalla sola lettura del testo; è legittimo non inoltrare missive che, per caratteristiche criptiche o ambigue, possano nascondere direttive o messaggi decodificabili solo da soggetti specifici

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità formale relative alla mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia devono essere sollevate tempestivamente (in udienza o prima della decisione); se non vengono dedotte all'atto, non sono proponibili per la prima volta in Cassazione
  • Per i controlli sulla corrispondenza sotto il regime 41-bis, la motivazione del diniego di inoltro non deve essere ampia ma deve contenere elementi concreti che giustifichino il dubbio sul significato apparente del testo (es. linguaggio criptico, ambiguità, riferimenti a soggetti non identificabili, possibile veicolazione di direttive)
  • Una doglianza generica che si limiti ad affermare che la missiva è ‘personale’ o riguarda questioni processuali non è idonea a smentire la valutazione motivata dell'autorità che ha rilevato elementi di cripticità o pericolosità
  • Chi intende impugnare il trattenimento di una lettera sotto 41-bis dovrebbe documentare concretamente l'innocuità del contenuto (es. analisi testuale, attestazioni, contestualizzazioni) e dimostrare l'assenza di nomine o difetti procedurali tempestivamente rilevati in sede amministrativa/giurisdizionale
  • La pronuncia negativa in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende: valutare il rischio economico-procedurale prima di proporre ricorso privo di solide basi

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