Cassazione Penale, Sentenza n. 29556/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Gaetano Ruscio per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e per tentata estorsione. I principali motivi censurano l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Francesco Michienzi rese a notevole distanza dall'inizio della collaborazione (prima menzione del Ruscio dopo 12 anni), la carenza di riscontri e la motivazione sul riconoscimento dei singoli episodi (capi 72,73,74,76) come riconducibili alla consorteria Anello-Fruci, la presunta circolarità argomentativa, vizi nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 275 comma 3 c.p.p.), e profili procedurali relativi alla correzione di un presunto errore materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha statuido che il Tribunale non ha adempiuto al mandato della sentenza di annullamento precedente perché non ha fornito una motivazione penetrante sulla tardivita e sulle fonti di conoscenza delle dichiarazioni del collaboratore relativamente a fatti successivi al 2006, né ha esaminato le specifiche censure difensive sui singoli capi. Il giudice di rinvio dovrà integrare la motivazione valutando espressamente l'attendibilità del collaboratore, le ragioni della tardivita, le fonti di conoscenza per fatti successivi all'inizio della collaborazione e le censure difensive relative ai singoli episodi e alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 16-quater legge 82/1991
Riferita alla disciplina sulla utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha richiamato la necessità di motivare in maniera particolarmente penetrante l'attendibilità di dichiarazioni rese a distanza di molti anni dall'inizio della collaborazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla utilizzazione di dichiarazioni e mezzi di prova testimoniali; la sentenza impone un accurato esame della fonte e della attendibilità.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti per la valutazione delle dichiarazioni rese da terzi; la Corte richiede motivazione adeguata quando si fa leva su tali dichiarazioni per misure cautelari.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso (contesto procedurale e impugnazioni); la Corte ha esaminato la correttezza procedurale relativa ai provvedimenti di merito e alle impugnazioni.
art. 125 cod. proc. pen.
Evocato in relazione alla valutazione dei fatti e delle prove; la pronuncia sottolinea che il giudizio di gravità indiziaria richiede motivazione puntuale sui riscontri.
art. 275 cod. proc. pen. comma 3
Norma sulla presunzione di pericolosità sociale in caso di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La Corte ha richiamato che, pur operando la presunzione, il giudice deve comunque motivare le esigenze cautelari e considerare elementi temporali e comportamentali, soprattutto quando le dichiarazioni accusatorie sono tardive.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; strumento procedurale che non incide sulla valutazione di merito della Cassazione.
art. 127 e art. 130 cod. proc. pen.
Richiamati rispetto alla contestazione sulla correzione di un presunto errore materiale; la Corte evidenzia vincoli procedurali alla correzione che non possa comportare modifiche sostanziali senza garantire il contraddittorio.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata per associazione di tipo mafioso. La sentenza non decide sul merito dell'accusa, ma richiede maggiore motivazione per legare le dichiarazioni del collaboratore e i singoli episodi alla fattispecie associativa.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori rese a notevole distanza dall'inizio della collaborazione richiedono una motivazione particolarmente penetrante: il giudice deve spiegare le ragioni della tardività e la fonte di conoscenza per fatti successivi al periodo di appartenenza al contesto criminoso.
- Non è sufficiente richiamare meccanicamente le propalazioni del collaboratore: il giudice deve valutare puntualmente l'attendibilità anche oltre il mero accertamento di riscontri esterni, evitando argomentazioni circolari che usano i fatti successivi come riscontro delle medesime dichiarazioni tardive.
- I reati 'satellite' indicati come riscontri alle dichiarazioni del collaboratore devono essere valutati singolarmente: il giudice deve motivare la riconducibilità degli episodi al contesto associativo e non limitarsi a inquadrarli come mero contesto ambientale.
- La presunzione di pericolosità ex art. 275 comma 3 non esclude l'obbligo di valutare il contesto temporale e la condotta successiva dell'indagato; il tempo trascorso e la perdurante detenzione di altri membri possono essere elementi rilevanti nella valutazione delle esigenze cautelari.
- Non sono ammissibili correzioni di errori materiali che sostanzialmente modifichino la decisione senza garantire il necessario contraddittorio; ogni modifica sostanziale richiede procedure compatibili con i diritti di difesa.
- In casi analoghi il giudice di merito, dopo un rinvio per carenza di motivazione, deve integrare la decisione confrontandosi esplicitamente con le specifiche censure difensive e spiegando come i nuovi elementi sopravvenuti incidano sull'attendibilità complessiva delle prove.
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