Sentenza del 20/12/2016 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - Prezzi di trasferimento - Situazione omogenee - Medesimo mercato - Condizioni negoziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che non è sufficiente confrontare genericamente prezzi relativi a operazioni diverse: l'Amministrazione deve considerare esclusivamente comparabili riferiti al medesimo mercato e a condizioni negoziali ed economiche equivalenti. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina del transfer pricing e, in particolare, il criterio di comparazione dei prezzi praticati dalla società controllante alle proprie controllate rispetto ai prezzi applicati a soggetti terzi. La comparazione è ammissibile solo quando le operazioni siano effettuate in situazioni omogenee e uniformi, nello stesso mercato di riferimento e in presenza di condizioni negoziali ed economiche sostanzialmente comparabili.
Norme richiamate
Disciplina del transfer pricing
La determinazione dei prezzi infragruppo deve basarsi su un confronto con operazioni comparabili sotto il profilo del mercato, delle condizioni negoziali e della situazione economica.
Cassazione n. 7343/2001
Il confronto dei prezzi deve riguardare situazioni omogenee e uniformi; nel medesimo mercato si presumono comparabili, salvo prova contraria, le condizioni negoziali e la situazione economica di riferimento.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, la comparabilità non può essere valutata sulla base del solo prezzo: occorre verificare mercato, caratteristiche dell'operazione, condizioni contrattuali e situazione economica.
- I prezzi applicati a società controllate possono essere confrontati con quelli praticati a terzi solo se le operazioni appartengono a un mercato omogeneo e presentano condizioni sostanzialmente equivalenti.
- Un accertamento fondato su comparabili riferiti a mercati diversi o a condizioni negoziali differenti può risultare inadeguato perché non dimostra l'effettiva anomalia del prezzo infragruppo.
- La parte che utilizza i comparabili deve motivare concretamente la loro omogeneità e spiegare, se necessario, gli eventuali aggiustamenti per le differenze tra le operazioni.
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