Sentenza n. 8427/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull'istanza ricevuta il 25 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma sull'istanza volta a ottenere la fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio dell'autorizzazione necessaria al permesso di soggiorno. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere adottato un decreto di revoca del nulla osta, notificato il 16 aprile 2026. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha liquidato al difensore la somma di euro 903,25, oltre accessori di legge, applicando le riduzioni previste per l'improcedibilità e per il gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Disciplina la possibilità di chiedere, nell'azione avverso il silenzio, la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
art. 4, comma 9, decreto ministeriale sui parametri forensi
Richiamato per la riduzione del compenso in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che definisce il procedimento oggetto dell'inerzia, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'obbligo di provvedere.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo non determina, nell'ambito dell'azione contro il silenzio, l'accertamento della legittimità o dell'illegittimità del provvedimento sopravvenuto, ma comporta la definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla domanda originaria.
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