Cassazione Civile, Ordinanza n. 25277/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta dalla proprietaria di un fondo confinante per ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da opere di costruzione e ristrutturazione realizzate sul fondo vicino, per violazione delle distanze legali. Il Tribunale aveva rigettato le domande sulla base della prima consulenza tecnica d’ufficio. In appello, la proprietaria attrice contestava in particolare i criteri di misurazione delle distanze adottati dal primo ausiliario e chiedeva una nuova consulenza; la Corte d’appello, espletata nuova CTU, accoglieva parzialmente il gravame e ordinava alcuni arretramenti e demolizioni, rigettando il resto. La società convenuta proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza di appello. Prima dell’udienza camerale, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, in un contesto di definizione transattiva della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, verificata la ritualità della rinuncia al ricorso ex artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, richiamando la definizione transattiva della controversia. Ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di potere, soddisfa i requisiti formali previsti per produrre l’effetto estintivo del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione
la rituale rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391, comma 1, c.p.c.
estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso
la rinuncia al ricorso determina la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 890 c.c.
è richiamato nel merito della controversia per la dedotta violazione delle distanze legali relative a costruzioni e manufatti, ma la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto per estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se effettuata con le forme richieste e accettata dalla controparte quando necessario, determina l’estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- L’atto di rinuncia è rituale anche se la sottoscrizione è apposta dai difensori delle parti, purché costoro siano muniti del relativo potere rappresentativo.
- La definizione transattiva della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite nel giudizio estinto per rinuncia.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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