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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26842/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza della società ricorrente volta a contestare davanti al giudice amministrativo il provvedimento ministeriale con cui, dopo una iniziale ammissione al Fondo "Salva opere" previsto dall'art. 47, comma 1-bis, d.l. n. 34/2019, l'Amministrazione aveva richiesto la restituzione delle somme già erogate e disposto la sostanziale esclusione/decadenza dal beneficio. Secondo il Ministero, i crediti per i quali era stato chiesto l'intervento del Fondo risultavano già soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale dell'appaltatore principale, mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi e azioni, con conseguente venir meno dei presupposti legali per il pagamento. La società sosteneva invece che la decisione ministeriale fosse espressione di potere discrezionale e autoritativo, perché fondata su una valutazione dell'interesse pubblico e dei requisiti di accesso e permanenza nel Fondo, e quindi devoluta alla giurisdizione amministrativa. Con il regolamento preventivo di giurisdizione la società chiedeva dunque di affermare la giurisdizione del T.A.R., mentre il Ministero resisteva chiedendo la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, nel caso del Fondo salva-opere, la posizione del beneficiario sia di diritto soggettivo quando l'erogazione è prevista direttamente dalla legge e l'Amministrazione debba limitarsi a verificare in concreto l'esistenza dei presupposti tipizzati, senza compiere valutazioni discrezionali sull'an, quid e quomodo del beneficio. La revoca o richiesta di restituzione, quando sia fondata sul sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti legali (qui: asserita estinzione del credito per effetto della soddisfazione nella procedura concorsuale), non trasforma la posizione in interesse legittimo né radica la giurisdizione amministrativa. Le spese sono state rimesse alla definizione del giudizio principale.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, c.p.c.

    viene richiamato per affermare l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto anche dalla parte che ha originariamente adito il giudice di merito, quando sussista un ragionevole dubbio sulla giurisdizione.

  • art. 47, comma 1-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34

    istituisce il Fondo salva-opere destinato a soddisfare, entro certi limiti, i crediti insoddisfatti di subappaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore soggetto a procedura concorsuale.

  • art. 47, comma 1-ter, d.l. 30 aprile 2019, n. 34

    prevede che i soggetti interessati trasmettano la documentazione del credito e che l'Amministrazione, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, eroghi le risorse del Fondo.

  • art. 133 c.p.a.

    viene esclusa la ricorrenza di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in esame.

Massime di principio

  • Quando un contributo o finanziamento pubblico è attribuito direttamente dalla legge sulla base di presupposti puntualmente tipizzati, senza margini di scelta discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • La revoca o il diniego di un beneficio legale non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo se l'Amministrazione si limita a verificare in fatto e in diritto il permanere dei presupposti normativi, senza effettuare una comparazione discrezionale di interessi pubblici contrapposti.
  • Nei procedimenti di erogazione di sovvenzioni pubbliche, la necessaria istruttoria amministrativa non è di per sé indice di discrezionalità: la giurisdizione si determina in base alla natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio e al tipo di potere concretamente esercitato.
  • La contestazione sulla correttezza dell'accertamento amministrativo circa l'esistenza del credito o l'avvenuto soddisfacimento del medesimo attiene al merito della pretesa, ma non muta il criterio di riparto della giurisdizione quando il parametro applicato dall'Amministrazione è rigidamente vincolato dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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