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Ordinanza

Ordinanza n. 1452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 1635 del 2026, relativa al sistema delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di censura, ma emerge che l’appello contestava il sistema disciplinato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025, ritenendolo presumibilmente viziato sotto il profilo della logicità e ragionevolezza. Il giudizio cautelare coinvolgeva il Ministero dell’università e della ricerca, diverse università statali, Cineca e alcuni controinteressati non costituiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR, ampiamente motivata, resistesse alle censure formulate. Ha ricordato che la tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Nel caso concreto, al sommario esame proprio della fase cautelare, il sistema disciplinato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025 non è apparso prima facie illogico o irragionevole. Le spese della fase d’appello sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • decreto ministeriale n. 1115 del 2025

    Atto ministeriale che delinea il sistema oggetto delle censure; al sommario esame cautelare il sistema non è stato ritenuto prima facie illogico o irragionevole.

Massime di principio

  • L’accoglimento della domanda cautelare richiede la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; la mancanza o l’insufficienza di uno dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, un’ordinanza di primo grado ampiamente motivata può essere confermata quando le censure non evidenzino, al sommario esame, profili sufficienti di fondatezza.
  • Nella fase cautelare, la verifica della legittimità di un sistema amministrativo è condotta secondo un giudizio prima facie: l’assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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